Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti stringenti. Un ricorso inammissibile non solo chiude le porte a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi d’appello conduca inevitabilmente a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una vicenda giudiziaria che ha visto un individuo inizialmente accusato del reato di ricettazione. Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ha operato una riqualificazione del reato, condannando l’imputato per furto aggravato dalla violenza sulle cose. La sentenza di condanna è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello competente.
Non arrendendosi alla doppia condanna, la difesa dell’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte territoriale.
Il Ricorso Inammissibile Secondo la Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Secondo i giudici, il ricorso era stato proposto per motivi non supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni che costituivano la base della sentenza impugnata.
In altre parole, la difesa non ha contestato in modo specifico e puntuale gli errori di diritto o di logica che avrebbero viziato la decisione della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre argomentazioni generiche. Questo approccio viola le disposizioni del Codice di Procedura Penale, in particolare l’articolo 606, comma 3, che richiede la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza. Un ricorso, sia d’appello che per cassazione, non può essere una mera ripetizione di lamentele astratte o una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, individuando con precisione i passaggi argomentativi ritenuti errati e spiegando perché.
A sostegno di questa tesi, l’ordinanza richiama importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui una nota sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli), che ha stabilito principi applicabili non solo ai motivi d’appello ma anche a quelli del ricorso per cassazione. La mancanza di questo confronto critico rende l’atto d’impugnazione ‘aspecifico’ e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. In primo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e in modo ancora più incisivo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è una multa legata al reato, ma una penalità per aver presentato un ricorso che, essendo privo dei requisiti di legge, ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario. La Corte ha specificato di non aver ravvisato alcuna ragione per esonerare il ricorrente da tale pagamento. Questa decisione ribadisce l’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi, specifici e critici, pena la loro inefficacia e l’applicazione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano un’analisi critica specifica delle argomentazioni su cui si basava la sentenza della Corte d’Appello, come richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile che un’accusa di reato venga modificata durante il processo?
Sì, il provvedimento mostra che è possibile. In questo caso, l’accusa originaria di ricettazione è stata riqualificata dal giudice in furto aggravato, reato per il quale l’imputato è stato poi condannato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Avellino, di condanna del predetto per furto aggravato dalla violenza sulle cose, così riqualificato il reato di ricettazione originariamente contestato (in Cervinara il 10/11/2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
n
NOME COGNOME
La Consigliera est.
COGNOME
La predentIe
NOME COGNOME
COGNOME
anti
D E J7-71 T i
COGNOME