Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questa ordinanza della Suprema Corte offre spunti cruciali su come strutturare un ricorso efficace, evitando una declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per due episodi di furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Cremona sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, ritenuto responsabile dei reati, ha deciso di impugnare la sentenza d’appello proponendo ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano essenzialmente su tre punti: la richiesta di applicazione di una circostanza attenuante specifica, il riconoscimento delle attenuanti generiche e, infine, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una critica netta alla modalità con cui l’impugnazione è stata formulata, evidenziando la carenza degli elementi necessari per un valido esame di legittimità.
Genericità dei Motivi e Mancanza di Critica
Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti, la Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa erano prive di una necessaria analisi critica delle motivazioni della sentenza impugnata. In altre parole, l’appellante si era limitato a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dai giudici di merito per negare i benefici richiesti. La giurisprudenza, richiamata anche nell’ordinanza, è costante nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende contestare.
Abitualità del Reato e l’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il terzo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato infondato. La Corte territoriale aveva già escluso tale beneficio evidenziando l’abitualità del comportamento dell’imputato, desunta non solo dai due furti oggetto del procedimento, ma anche da una precedente condanna per furto e da altri precedenti penali. La Corte di Cassazione ha confermato che l’abitualità nel commettere reati è una condizione ostativa all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Di fronte a una motivazione logica e coerente dei giudici di merito, la censura della difesa si è risolta in un mero dissenso, non ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di primo e secondo grado hanno il compito di valutare i fatti e le prove, esercitando un potere discrezionale, ad esempio, nella concessione o nel diniego delle attenuanti. La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare i fatti, ma deve limitarsi a verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato le loro scelte, motivando in modo coerente sia il diniego delle attenuanti sia l’esclusione della particolare tenuità del fatto. Poiché la motivazione era logica e non contraddittoria, la Cassazione non aveva margini per intervenire. Proporre censure che si traducono in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è un errore che conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e critici rispetto alla sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare i vizi di legge o di motivazione che inficiano la decisione. In caso contrario, oltre alla conferma della condanna, l’imputato si espone al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non contengono un’analisi critica della sentenza impugnata o si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate dai giudici di merito, senza evidenziare vizi di legittimità o di motivazione.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito hanno esercitato il loro potere discrezionale e hanno fornito una giustificazione adeguata e logica per la loro decisione. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale valutazione se è correttamente motivata.
Qual è il motivo per cui è stata esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputato. La Corte ha rilevato che l’imputato era stato condannato per più furti e aveva precedenti specifici, una condizione che per legge impedisce l’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
*NOME*COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, con la quale è stata confermata quella del Tribuna di Cremona di condanna per due furti aggravati ai sensi dell’art. 625 n. 7, cod. pen. Casalmaggiore il 2 e il 6 luglio 2022);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché propo per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, con riferimento ai primi due motivi di ricorso in ordine al trattamento sanzionato (diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. e delle circostan generiche), lo stesso è stato adeguatamente giustificato dai giudici territoriali che ha correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente con la ratio del ‘istituto (sulla natura del relativo giudizio – di fatto – vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensiv vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549-02);
che le censure contenute nel terzo motivo di ricorso e relative alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen. propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio attraverso una valutazione i fatto sorretta da argomentazioni logiche e non contraddittorie, avendo la Corte territor rilevato la abitualità nel delitto (procedendosi già in questa sede per più furti ed ess l’imputato gravato da una ulteriore condanna per furto e da un precedente);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La p
NOME
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Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME
ranti