Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali dell’atto di impugnazione. Quando un appello non è sufficientemente specifico, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione della sentenza. L’ordinanza in esame analizza un caso di furto aggravato, ma i principi espressi hanno una valenza generale per chiunque si approcci al processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per concorso in furto aggravato, commesso con violenza sulle cose. La sentenza, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello e una violazione di legge nella determinazione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati dal ricorrente erano talmente generici e assertivi da non rispettare le prescrizioni del codice di procedura penale, in particolare dell’articolo 581. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, riscontrando in entrambi una carenza fondamentale: la specificità. Un’impugnazione non può limitarsi a una critica astratta, ma deve indicare con precisione gli errori della sentenza che si contesta.
Il Primo Motivo: il Vizio di Motivazione
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse motivato la sua decisione semplicemente richiamando la sentenza di primo grado. La Cassazione ha definito questa doglianza ‘estremamente generica e assertiva’. Per essere valido, il ricorso avrebbe dovuto indicare gli elementi specifici e i passaggi logici della sentenza impugnata che si ritenevano errati. In assenza di tali indicazioni, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di comprendere le censure e di esercitare il proprio controllo. Non basta affermare che la motivazione è carente; bisogna spiegare dove e perché.
Il Secondo Motivo: il Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato generico. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.). Questo potere discrezionale può essere sindacato in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato il calcolo della pena, rendendo il motivo di ricorso infondato e, soprattutto, non consentito in quella sede.
Le Conclusioni: Requisiti Essenziali per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche una preclusione alla giustizia nel merito. La decisione evidenzia che per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici, critici e pertinenti. Devono dialogare con la sentenza impugnata, smontandone i passaggi argomentativi ritenuti viziati, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche astratte. In definitiva, la specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per consentire al giudice superiore di svolgere la sua funzione di controllo e garantire un processo equo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati erano estremamente generici e assertivi, privi dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non indicavano gli elementi concreti su cui si basava la censura.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, di norma non è possibile. La graduazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione a supporto è totalmente assente o manifestamente illogica, cosa che non si è verificata in questo caso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravat dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione, lamentando, in particolare, che la Corte di merito abbia semplicemente richiamato quanto statuito dal giudice di primo grado, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, a tratti parimenti generico, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare fa pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’one argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pa della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pen operato dal giudice di primo grado);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024