Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi vaghi e non pertinenti. Questo caso, nato da un’accusa di contraffazione, offre una lezione preziosa sui requisiti di specificità che ogni atto di appello deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di contraffazione emessa nei confronti di un imputato. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Bologna, che riteneva provata la responsabilità penale sulla base di plurimi e congruenti elementi di fatto. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi di doglianza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente non soddisfacessero i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminati.
Le Motivazioni: Analisi della Genericità del Ricorso
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziando le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla mancanza di specificità e sulla manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Il Primo Motivo: Mancanza di Correlazione e ‘Prova di Resistenza’
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ‘generico’. La Corte ha osservato come la difesa non si fosse confrontata realmente con le argomentazioni della sentenza d’appello. Quest’ultima, per affermare la sussistenza della contraffazione, aveva utilizzato una serie di elementi logici e fattuali (come la mancanza di etichette interne presenti sui prodotti originali), prescindendo completamente dalle dichiarazioni che l’imputato avrebbe reso alla Polizia Giudiziaria. Il ricorso, invece, si concentrava su aspetti che la Corte d’Appello aveva già superato.
Inoltre, è stata sottolineata la mancanza della cosiddetta ‘prova di resistenza’. Il ricorrente, cioè, non ha dimostrato come la presunta carenza di motivazione, se sanata, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa e a lui favorevole. Questa mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso è una causa tipica che conduce a un ricorso inammissibile.
Gli Altri Motivi: Manifesta Infondatezza
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto ‘manifestamente infondato’ il secondo motivo, ribadendo che la Corte d’Appello aveva correttamente individuato gli elementi della contraffazione. Allo stesso modo, il quarto motivo non è riuscito a scalfire la solidità della sentenza impugnata, la cui motivazione era in linea con l’orientamento consolidato della stessa Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente contestare una decisione; è necessario farlo in modo specifico, pertinente e tecnicamente ineccepibile. Un ricorso deve dialogare criticamente con la sentenza che intende demolire, evidenziandone le specifiche contraddizioni o i vizi logici, e deve dimostrare che tali vizi sono stati determinanti per la condanna. In assenza di questi elementi, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, ovvero non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, e se mancano di correlazione logica con la decisione che si intende criticare.
Cos’è la ‘prova di resistenza’ in un ricorso?
È l’onere che grava sul ricorrente di dimostrare che gli errori o le omissioni motivazionali contestate nella sentenza impugnata sono stati decisivi per la sua condanna. In altre parole, deve provare che, senza quell’errore, la decisione sarebbe stata diversa.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26020 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo sia generico poiché dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello, ai fini della sussistenza della contraffazione abbia richiamato plurimi e congruenti elementi di fatto e logici (punto 3.3), prescindendo dalle dichiarazioni che l’imputato avrebbe reso alla Polizia Giudiziaria; considerato in ogni caso che il primo motivo difetta in ogni caso della c.d. ‘prova di resistenza’, dimostrativa, secondo quanto prospettato, della carenza motivazionale, una volta dedotto l’elemento contestato;
che, pertanto la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo, considerato che la Corte d’appello fa riferimento, ai fini della contraffazione, alla mancanza delle etichette interne, presenti negli originali, nonché del terzo, visto che il delitto contestazione ha prescrizione decennale (otto anni di pena edittale massima aumentata per successivi fatti interruttivi di un quarto al termine del 30 maggio 2024);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso non si confronta con la risposta correttamente fornita nella sentenza impugnata, corrispondente all’orientamento consolidato di questa stessa Sezione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consi liere Es3ensore
Il Presklente
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