Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e al tempo stesso più insidiosi nel giudizio di Cassazione. Significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, fermandosi a un controllo preliminare che boccia l’atto di impugnazione per vizi procedurali o di formulazione. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a questa conclusione, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese per l’imputato. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di diffamazione continuata, pronunciata dalla Corte di Appello. L’imputato, non accettando la decisione, che aveva anche revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi per sostenere le proprie ragioni.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante ha basato la sua difesa su quattro punti principali:
1. Errata applicazione della legge: Sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non riconoscere la scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.).
2. Vizio di motivazione: Contestava le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per escludere la stessa scriminante.
3. Mancata esclusione della recidiva: Lamentava che la Corte avesse erroneamente confermato l’aggravante della recidiva.
4. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Riteneva di aver diritto a una riduzione di pena grazie alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato in blocco il ricorso, senza analizzare nel profondo le questioni sollevate.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La ragione di questa drastica decisione risiede in un vizio comune a quasi tutti i motivi presentati: la loro genericità. Vediamo perché.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
I primi tre motivi di ricorso sono stati liquidati come “generici” perché, secondo i giudici, si limitavano a enunciazioni di principio e mere affermazioni, senza instaurare un vero e proprio “confronto argomentativo” con la sentenza impugnata. In altre parole, l’imputato non ha spiegato in modo specifico e puntuale perché la motivazione della Corte d’Appello fosse sbagliata, ma si è limitato a ribadire la propria tesi in modo astratto. Questo approccio è inefficace in Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
L’Infondatezza del Motivo sulle Attenuanti
Anche il quarto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto, questa volta come “manifestamente infondato”. La Corte ha ricordato un principio consolidato: per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie. Non è necessaria una disamina analitica di ogni possibile elemento a favore dell’imputato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta dissentire dalla decisione; è fondamentale costruire un’argomentazione critica, specifica e pertinente, che demolisca punto per punto il ragionamento del giudice precedente. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse difese. È un controllo di legittimità. Se i motivi sono formulati come semplici lamentele o riproposizioni di tesi già respinte, senza evidenziare un vizio logico o giuridico concreto nella sentenza appellata, il risultato sarà inevitabilmente un ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce una lezione fondamentale di tecnica processuale: la specificità è la chiave del successo di un ricorso in Cassazione. Un appello basato su affermazioni generiche e prive di un confronto critico con la decisione impugnata è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito. Per l’imputato, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo l’esito ancora più gravoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ossia si limitavano a mere affermazioni senza un confronto argomentativo specifico con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la contestazione è formulata in modo vago e astratto, senza individuare con precisione l’errore di diritto o il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Non basta dissentire, bisogna spiegare analiticamente perché il giudice precedente ha sbagliato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN LORENZELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna, previa rideterminazione della pena e revoca della sospensione condizionale, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 595, comma tre, cod. peri.;
Rilevato che il primo, il secondo motivo di ricorso, che denunciano entrambi vizio di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., sono inammissibili in quanto generici, poiché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la mancata esclusione della recidiva contestata e ritenuta, è inammissibile in quanto generico, considerato che si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 – bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024