Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un appello privo di specificità e che si limita a criticare la valutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea la distinzione cruciale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, delineando i confini entro cui la difesa può muoversi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza e riducendo il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Analisi della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: la genericità. Questo difetto ha impedito un esame nel merito e ha condotto a una declaratoria di inammissibilità.
Primo Motivo: Genericità e Critiche di Fatto
Il primo motivo contestava il vizio motivazionale della sentenza d’appello riguardo all’identificazione dell’imputato come autore del delitto. La Cassazione ha ritenuto questa censura non solo generica e indeterminata, ma anche una mera ‘doglianza in punto di fatto’. In pratica, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto o un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice, ma stava chiedendo alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti, un’attività che esula dalle sue competenze. La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente non aveva indicato elementi specifici per contestarla.
Secondo Motivo: La Riproposizione di Argomenti Già Valutati
Con il secondo motivo, la difesa lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente o equivalente rispetto alle aggravanti. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato un vizio di genericità. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza sviluppare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado di merito’ e il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, bensì di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve rispettare i requisiti di specificità indicati dall’art. 581 del codice di procedura penale. Deve cioè indicare con chiarezza le parti del provvedimento impugnato, le norme che si ritengono violate e, soprattutto, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i motivi erano ‘aspecifici’ perché non si confrontavano realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si limitavano a una critica astratta o alla sterile riproposizione di tesi già respinte. Questo tipo di impugnazione non permette al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito per i difensori: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione impugnata. È indispensabile individuare precisi vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione) e articolarli in modo specifico, confrontandosi punto per punto con la sentenza che si intende criticare. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi erano generici. Il primo si configurava come una critica sui fatti, non consentita in sede di legittimità, mentre il secondo riproponeva le stesse argomentazioni già respinte in appello senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ secondo la Corte?
Un motivo è ‘generico’ quando è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, non indica in modo chiaro e puntuale gli elementi su cui si basa la critica, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre tramite il proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo il trattamento sanzioNOMErio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine all’individuazione dell’imputato come autore del delitto ascritto, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza della motivazione con riferimento all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente o equivalente rispetto alle aggravanti contestate, è anch’esso generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024.