Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo giudizio. Un recente provvedimento ha chiarito, ancora una volta, le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono generici o mirano a una rivalutazione dei fatti. Il caso in esame riguarda una condanna per minaccia grave, confermata in appello, e fornisce spunti essenziali sulla corretta formulazione di un’impugnazione e sul valore della testimonianza della persona offesa nel processo penale.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia grave, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su tre motivi principali: la presunta violazione di legge e i vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale sulla particolare tenuità del fatto; e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’attenta analisi.
La Genericità dei Motivi
Il primo motivo, relativo alla valutazione della testimonianza della vittima, è stato considerato una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti correttamente dal giudice d’appello. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una ‘rilettura’ delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti è un’operazione preclusa in questa sede.
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo (tenuità del fatto, attenuanti e sospensione della pena), la Corte li ha qualificati come generici. La genericità, in questo contesto, deriva dalla mancanza di una correlazione specifica tra le critiche mosse dal ricorrente e le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, l’imputato ha riproposto le stesse richieste già avanzate in appello, senza però contestare in modo puntuale le ragioni per cui il giudice precedente le aveva respinte.
Il Valore della Testimonianza della Persona Offesa
Un punto cruciale della decisione riguarda la validità della testimonianza della persona offesa come unica fonte di prova. La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 41461/2012). Secondo tale principio, le dichiarazioni della vittima, anche se costituita parte civile, possono da sole essere sufficienti a fondare un’affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, ciò richiede una verifica particolarmente rigorosa da parte del giudice, che deve valutare con attenzione sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l’attendibilità intrinseca del suo racconto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse svolto correttamente questa valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri fondamentali. Primo, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione del merito della causa, operazione che esula dalle competenze della Cassazione. Il giudice di legittimità non può rivedere gli elementi di fatto, ma solo controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Secondo, la genericità dei motivi di ricorso. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, un ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici. La specificità richiede un confronto diretto e critico con la decisione impugnata, non una semplice ripetizione di argomenti già disattesi.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È essenziale che i motivi di impugnazione non si limitino a lamentare un’ingiustizia percepita, ma attacchino specificamente i profili di illegittimità della sentenza. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rifare il processo, ma solo di correggere eventuali errori di diritto commessi dai giudici precedenti. La decisione conferma inoltre la centralità della motivazione del giudice di merito, soprattutto nella valutazione di prove delicate come la testimonianza della persona offesa, e sottolinea come un’impugnazione priva di un reale confronto con tale motivazione sia destinata a un esito di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e riproduttivi di censure già adeguatamente respinte dal giudice d’appello. Inoltre, il ricorso mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è un giudice di legittimità e non di merito.
La sola testimonianza della persona offesa può bastare per una condanna penale?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, è necessaria una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve essere più rigorosa rispetto a quella di un qualsiasi altro testimone.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella decisione che si sta impugnando. Riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte nel grado precedente, senza una critica puntuale alla motivazione del giudice, rende il motivo non specifico. Questa mancanza di specificità porta all’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA MENDOLA NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia grave;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona off è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito, nonché finalizzato ad una valutazione alternativa delle fo prova, sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rile o comunque di attendibilità, delle fonti di prova.
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mig capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr tra le altre, Sez. del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601);
Rilevato inoltre che il motivo non è deducibile in quanto secondo il consolida orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibi soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01); il denuncia vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e no illogica argomentazione di cui alle pag. 3-4 della sentenza impugnata;
Considerato che il secondo e il terzo motivo di motivo di ricorso, con cui il ricorren duole della mancata applicazione dell’art. 131 – bis cod. pen., nonché della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ed invero, la mancanza di specificità motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si des dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore