Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Quando un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte torna a sottolineare un principio fondamentale del processo penale: l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non una mera riproposizione di vecchie difese. Approfondiamo i dettagli di questa decisione per capire meglio le sue implicazioni.
I fatti del caso e la contestazione
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna per il reato di ricettazione, negando la concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 648, comma 4, del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, contestando proprio il mancato riconoscimento di tale attenuante.
Il vizio del ricorso: la genericità e la ripetitività
La Corte di Cassazione, nell’analizzare l’atto di impugnazione, ha immediatamente rilevato un vizio insanabile: la genericità. I motivi addotti dal ricorrente non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica mirata e ragionata contro le argomentazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse lamentele.
Secondo la Suprema Corte, un ricorso di questo tipo è solo apparentemente specifico e non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) della decisione impugnata. Un appello che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza precedente perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarato inammissibile.
Le motivazioni sul diniego dell’attenuante
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e logico il suo rifiuto di applicare l’attenuante. La decisione si basava su una valutazione complessiva di diversi elementi:
1. Le modalità del fatto: le circostanze concrete in cui è stato commesso il reato.
2. La personalità dell’imputato: un profilo delineato anche attraverso i suoi comportamenti processuali ed extraprocessuali.
3. I numerosi precedenti penali: la presenza di un curriculum criminale, anche con precedenti specifici per reati della stessa natura.
4. La proclività a delinquere: una tendenza consolidata a violare la legge, desumibile dai fattori sopra elencati.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, ostacolavano il riconoscimento di una minore gravità del fatto, giustificando pienamente la decisione dei giudici di merito. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la logicità di tale ragionamento, si è rivelato inefficace.
Le conclusioni: le conseguenze del ricorso inammissibile
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e critici, dove e perché i giudici dei gradi precedenti avrebbero commesso un errore di diritto o di motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già esposti e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici e non specifici, privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato l’applicazione dell’attenuante?
La Corte d’Appello aveva negato l’attenuante della particolare tenuità del fatto basandosi su una valutazione complessiva delle modalità del reato, della personalità dell’imputato, dei suoi numerosi precedenti penali (anche specifici) e della sua generale proclività a delinquere.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26026 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TEMPIO PAUSANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell’ipotesi attenuata di cui all’a comma 4, cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello a pag. 5 della sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità evidenzia che le modalità del fatto personalità dell’imputato unitamente ai numerosi precedenti anche specific nonché alla proclività a delinquere del ricorrente ostano al riconoscimen dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4 cod. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del.« ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;lp ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024