Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Obbligo di Specificità dei Motivi
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto per comprendere l’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. L’imputato, ritenuto colpevole in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale e una critica all’applicazione della recidiva, una circostanza che aggrava la pena per chi ha già commesso altri reati in passato.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito delle accuse, quanto nel modo in cui il ricorso è stato formulato. La difesa dell’imputato ha presentato una censura che la Suprema Corte ha definito “generica e aspecifica”. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a lamentare presunti errori senza però entrare nel dettaglio delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza di condanna. Mancava, secondo i giudici, una reale correlazione tra le ragioni esposte nel provvedimento impugnato e quelle addotte a fondamento del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali. Viene sottolineato che un’impugnazione non può ignorare il contenuto della sentenza che intende contestare. È necessario un confronto diretto e puntuale: il ricorrente deve spiegare perché le motivazioni del giudice precedente sono errate, illogiche o contraddittorie. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollevare critiche vaghe equivale a non esercitare correttamente il diritto di impugnazione.
La Corte cita due precedenti significativi (Sez. 4, n. 34270/2007 e Sez. U, n. 8825/2016), che hanno stabilito come la genericità dei motivi conduca all’inammissibilità quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Questo vizio di “aspecificità” impedisce al giudice di comprendere quali parti della sentenza siano effettivamente contestate e per quali ragioni giuridiche.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
L’esito del processo è stato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione, attribuita a colpa del ricorrente per aver presentato un atto non conforme ai requisiti di legge, ha comportato due conseguenze economiche dirette: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Il principio di diritto che emerge con forza è che il diritto a impugnare una decisione sfavorevole si accompagna al dovere di farlo in modo specifico e pertinente. Un ricorso efficace non è una semplice lamentela, ma un’analisi critica e argomentata che dialoga con la sentenza impugnata, smontandone, se possibile, il percorso logico-giuridico. In assenza di questo confronto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di risorse processuali e oneri economici per l’imputato.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che l’atto di impugnazione non si confronta direttamente con le motivazioni della sentenza che contesta. Manca una correlazione tra le ragioni argomentate dal giudice precedente e i motivi specifici per cui si ritiene che quella decisione sia errata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende.
Perché è necessario che l’impugnazione si confronti con la sentenza precedente?
Perché l’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento contestato. Deve indicare specificamente quali punti della motivazione sono errati e perché, altrimenti cade nel vizio di aspecificità che ne determina l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto del reato di furto in abitazione aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione dell responsabilità e alla applicazione della recidiva ex art. 99 IV comma.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della mot della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. Va allora ramment l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazio correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento ce senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
r Il Consi liere estensore
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