Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza, ma richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questo caso per comprendere meglio le regole del processo e come evitare errori procedurali.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di un cittadino da parte del Tribunale di Crotone per il reato previsto dall’art. 95 del DPR 115/2002, relativo a false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Non soddisfatto dell’esito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di ricorso sollevato era la presunta “carenza totale di motivazione” della sentenza di secondo grado, un vizio che, se provato, può portare all’annullamento della decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse del tutto generico e non rispettasse i requisiti necessari per un valido esame nel merito.
Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Un esito che evidenzia come un ricorso inammissibile non sia solo una sconfitta processuale, ma anche un onere economico.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di “specificità dei motivi”. La Cassazione spiega che non è sufficiente lamentare un generico difetto di motivazione. Il ricorrente ha il dovere di articolare la propria censura in modo dettagliato, indicando precisamente quali sono le carenze, le omissioni o le palesi illogicità nel ragionamento del giudice di merito.
Nel caso specifico, il ricorso si limitava a denunciare la manifesta illogicità della motivazione senza scendere nel dettaglio. La Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha sottolineato che un ricorso è inammissibile se si limita a proporre una tesi alternativa a quella del giudice, senza evidenziare specifiche falle argomentative che possano minare la tenuta logica del compendio probatorio posto a fondamento della condanna. In altre parole, il ricorso per Cassazione deve contenere una “precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica”, cosa che in questo caso è mancata completamente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito per chi intende adire la Suprema Corte. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata. È indispensabile individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione (nei limiti consentiti) e argomentarli in modo chiaro e puntuale. Una critica generica all’operato dei giudici di merito è destinata a fallire, trasformando il tentativo di ottenere giustizia in un ricorso inammissibile con conseguenze negative sia dal punto di vista processuale che economico. La decisione rafforza la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non chiamato a riesaminare i fatti del processo, ma a garantire la corretta applicazione della legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, cioè se si limita a contestare la sentenza senza specificare in modo dettagliato le presunte carenze, omissioni o illogicità della motivazione. Deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono cause di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È sufficiente lamentare un difetto di motivazione per vincere un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, non basta lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa. È necessario indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione che incidano negativamente sulla capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermato la sentenza del Tribunale di Crotone che ha condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 95 DPR 115/2002.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello deducendo la carenza totale di motivazione d provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita a contestare genericamente l’asserito difetto e la m illogicità della motivazione, senza articolare la censura in termini sufficient dettagliati.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui m si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternat quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise care od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, R 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospett delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica ( 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.