Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un errore, ma è fondamentale dimostrarne la rilevanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, i criteri di specificità necessari per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda una condanna per lesioni personali aggravate, impugnata sulla base della presunta inutilizzabilità di una testimonianza, ma respinta per la genericità delle argomentazioni.
I Fatti del Processo
Due persone venivano condannate in primo grado dal Tribunale per lesioni personali aggravate in concorso. Uno dei due imputati era stato condannato anche per il porto di oggetti atti ad offendere. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, dichiarava estinto per prescrizione il reato di porto d’armi, rideterminando la pena per l’imputato coinvolto, ma confermava nel resto la condanna per le lesioni per entrambi.
Il Ricorso in Cassazione e la Genericità del Motivo
Contro la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo comune: l’affermazione della loro responsabilità penale si basava su dichiarazioni testimoniali che, a loro dire, erano inutilizzabili ai sensi del codice di procedura penale. Sostanzialmente, gli imputati contestavano il valore probatorio di una testimonianza chiave, ritenendola acquisita in violazione delle norme procedurali.
La Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ritenuto “ripetitivo e generico”. Questa decisione non entra nel merito della presunta inutilizzabilità della prova, ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
Il Principio delle Sezioni Unite
Per motivare la sua decisione, la Corte ha richiamato un fondamentale principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23868 del 2009. Secondo tale principio, la parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali ha un onere ben preciso, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità. Non basta affermare che una prova è viziata, ma è necessario:
1. Indicare specificamente gli atti affetti dal vizio.
2. Chiarire l’incidenza di tali atti sul complessivo compendio indiziario già valutato dai giudici di merito.
3. Dimostrare la decisività del vizio, ovvero provare che, senza quella specifica prova, la decisione sarebbe stata diversa.
Gli imputati, nel loro ricorso, non hanno adempiuto a questo onere. Si sono limitati a lamentare la violazione di legge senza argomentare in modo specifico perché l’esclusione di quella testimonianza avrebbe dovuto necessariamente portare a un’assoluzione, tenuto conto di tutte le altre prove a loro carico.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda interamente sulla carenza di specificità del ricorso. I giudici hanno rilevato che i ricorrenti non si sono confrontati con il principio consolidato delle Sezioni Unite. L’appello è stato considerato una mera ripetizione di doglianze già sollevate, senza aggiungere l’analisi critica richiesta nel giudizio di legittimità. L’onere della parte non è solo quello di indicare il vizio, ma di ‘pesarlo’ nel contesto dell’intera istruttoria, dimostrando che la sua rimozione farebbe crollare l’intero impianto accusatorio. In mancanza di questa dimostrazione, il motivo di ricorso è solo un’affermazione astratta e, come tale, generica e inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione pratica fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si rivalutano i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso deve essere chirurgico: identificare l’errore di diritto, isolarlo e dimostrare, con argomenti logico-giuridici, che quell’errore è stato determinante per la condanna. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e ripetitivo. I ricorrenti non hanno specificato in che modo la presunta inutilizzabilità di una testimonianza fosse decisiva per il giudizio finale, mancando di soddisfare l’onere di specificità richiesto dalla legge.
Cosa deve fare chi presenta un ricorso in Cassazione lamentando l’inutilizzabilità di una prova?
Secondo un principio delle Sezioni Unite, deve indicare specificamente gli atti viziati, chiarire la loro incidenza sul complesso delle prove e dimostrare che la loro eliminazione avrebbe portato a una decisione diversa.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24969 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i ricorrenti NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Noia in ordine ai reati di cui:
al capo a) lesioni personali aggravate (artt. 110, 582 e 585 comma 2 n. 2 cod. pen.);
al capo b) – solo per NOME – porto di armi od oggetti atti ad offendere (art 4 comma 2 L. n. 110 del 1975 e art 61 n.2. cod. pen.), dichiarando non doversi procedere nei confronti di quest’ultimo in relazione al reato ascrittogli al capo b) dell’imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e per l’effetto rideterminando la pena inflitta allo stesso; confermando nel resto.
Lette le conclusioni pervenute in data 15 maggio a firma del difensore di fiducia nell’interesse dei ricorrenti con le quali, nel richiamare i motivi di doglianza, si insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
Ritenuto che il primo ed unico motivo comune – con cui i ricorrenti lamentano l’affermazione di penale responsabilità basata su dichiarazioni inutilizzabili rese dal teste COGNOME NOME in violazione degli artt. 512 e 512 bis cod. proc. pen. – è ripetitivo e generico non confrontandosi con il principio fissato da questa Corte a Sezioni unite secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (S. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024
Il consigliere estensore nte