Ricorso in Cassazione: Perché la Semplice Ripetizione dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre in modo corretto, evitando vizi che possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mera ripetizione dei motivi d’appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata, sia una strategia destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata del reato, disciplinata dal secondo comma dello stesso articolo, che prevede una pena minore in casi di particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere tale circostanza.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione non risiede nel merito della questione (ovvero se l’attenuante fosse applicabile o meno), ma in un vizio procedurale fondamentale: la genericità e la mancanza di specificità del ricorso stesso. I giudici hanno rilevato come i motivi presentati non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esposti e, soprattutto, già puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In pratica, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza confrontarsi criticamente con le motivazioni con cui il giudice di secondo grado le aveva rigettate.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione specifica: quella di muovere una critica argomentata e mirata contro la decisione impugnata. Non può essere una semplice riproposizione di lamentele già esaminate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego dell’attenuante sulla base della ‘quantità e della natura dei beni di provenienza delittuosa’ trovati in possesso dell’imputato. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente questo punto della motivazione, dimostrando perché tale ragionamento fosse errato in diritto o viziato logicamente. Invece, limitandosi a ripetere le proprie tesi, ha presentato un ricorso definito ‘non specifico ma soltanto apparente’. Di conseguenza, essendo l’atto privo dei requisiti minimi di legge, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Chi intende adire la Suprema Corte deve quindi redigere un ricorso che non si limiti a esprimere dissenso, ma che articoli una critica precisa, puntuale e pertinente alle ragioni esposte nel provvedimento che si intende impugnare. In assenza di questa specificità, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere le porte della giustizia con una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a ripetere argomenti già dedotti in appello e respinti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico ma soltanto apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presente, non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di criticare in modo puntuale la decisione del giudice precedente. È ‘apparente’ perché omette di confrontarsi con le ragioni della sentenza che contesta, limitandosi a riproporre le proprie tesi in modo generico.
In questo caso, perché non è stata riconosciuta l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, la Corte di merito (Corte d’Appello) aveva negato l’applicazione dell’attenuante basandosi sulla quantità e sulla natura dei beni di provenienza illecita trovati in possesso dell’imputato. La Corte di Cassazione non ha riesaminato questa valutazione nel merito, ma ha constatato che il ricorso non la contestava in modo specifico e ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24931 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 co è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qu già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ri non poter riconoscere l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, co. 2 cod. pen. in ragio quantità e della natura dei beni di provenienza delittuosa trovati in possesso dell’imputato;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Presid t