Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Quando un’impugnazione si trasforma in una mera ripetizione di argomenti già discussi, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i criteri di specificità richiesti per un’efficace contestazione in sede di legittimità, specialmente in materia penale. Analizziamo come la Corte ha affrontato un caso di rapina, delineando principi fondamentali per la corretta redazione dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di rapina, ai sensi dell’art. 628 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di essersi impossessato di una somma complessiva di 3.125 euro a seguito di rapine commesse ai danni di due istituti di credito.
L’imputato ha deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il proprio ricorso su tre distinti motivi:
1. La presunta erroneità della motivazione che fondava il giudizio di responsabilità.
2. La scorrettezza nel processo di quantificazione della pena.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile in ogni sua parte. La ragione di fondo risiede nella mancanza di specificità e nella natura meramente ripetitiva delle argomentazioni difensive.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni sulla Responsabilità
La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della responsabilità penale. Tuttavia, la Corte ha rilevato come questo motivo non fosse altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già sollevati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata. In assenza di ciò, il motivo è stato considerato non specifico e quindi solo apparentemente critico.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Quantificazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, è stato giudicato generico. L’imputato ha riproposto le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice d’appello, il quale aveva chiarito che nessuna circostanza potesse giustificare un’attenuazione del trattamento sanzionatorio. La mancanza di una correlazione tra le argomentazioni della difesa e le motivazioni della sentenza impugnata ha portato, anche in questo caso, alla declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità, come previsto dall’art. 591 c.p.p.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha respinto la contestazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un proprio consolidato principio: per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, rendendo l’obiezione della difesa non ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, critici e pertinenti. Non possono limitarsi a riproporre le medesime doglianze già respinte, ma devono individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza. La “pedissequa reiterazione” svuota il ricorso della sua funzione tipica, che è quella di sottoporre alla Corte una critica ragionata e non una semplice richiesta di riesame.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. Affinché un ricorso in Cassazione sia ammissibile, è indispensabile superare la semplice riproposizione degli argomenti d’appello. È necessario elaborare una critica mirata, che si confronti direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o illogicità. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nelle fasi precedenti del giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione che si intende impugnare.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni per contestare la quantificazione della pena?
No, non è sufficiente. La Corte ha stabilito che riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame rende il motivo di ricorso generico e non specifico, portando alla sua inammissibilità.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice di merito non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per giustificare il diniego, intendendosi così superati tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24908 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
ieR
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
lette,
Letto il ricorso di COGNOME NOME, altresì, le conclusioni tempestivamente presentate, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evid che l’imputato si è definitivamente impossessato di una somma complessiva pari a Euro 3125, all’esito delle rapine commesse alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna e alla Cassa di Risparmio di Ravenna;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazi posta a base della quantificazione della pena, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice de gravame, nella parte in cui rileva che nessuna circostanza può essere valutata ai fini un’attenuazione del trattamento sanzionatorio;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione de circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pagina 8 esente da evidenti illogicità, anch considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
GLYPH