Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai formalismi e alla sostanza. Un errore comune, che può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, è quello di riproporre questioni di fatto già decise nei gradi precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la fattualità dei motivi portino non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Appello Generico
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, una presunta violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità. In pratica, contestava l’attendibilità attribuita dai giudici di merito alla persona offesa. In secondo luogo, sollevava una censura sulla sussistenza dell’aggravante, ovvero l’aver causato un indebolimento permanente di un organo.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte come un tentativo di rimettere in discussione l’analisi del fatto, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso si limitava a presentare una lettura alternativa delle prove, senza però individuare specifici errori di diritto o palesi travisamenti della prova compiuti dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per genericità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. I giudici della Cassazione non possono riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il loro compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso di specie, i motivi del ricorso erano formulati come “asserti del tutto privi di specificità e versati in fatto”. Il ricorrente contestava l’attendibilità della vittima e la sussistenza dell’aggravante, ma lo faceva in modo generico, senza neppure denunciare compiutamente il cosiddetto “travisamento della prova”, che richiede l’indicazione precisa dell’atto processuale travisato e del suo contenuto palesemente stravolto. Inoltre, il ricorso faceva un generico rimando alle censure già prospettate con l’atto di appello, una pratica non consentita.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. In virtù dell’art. 616 del codice di procedura penale, e ravvisando una colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente infondata, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello; è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, sanzioni economiche. L’esito di ricorso inammissibile serve da monito: la via della Cassazione è stretta e riservata esclusivamente alla denuncia di errori di diritto, non a un riesame delle prove.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si concentrano su questioni di fatto (come la credibilità dei testimoni) anziché su errori di diritto, o non rispettano i requisiti formali previsti dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se l’inammissibilità è ritenuta evidente e quindi colposa, anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice d’appello in un ricorso per Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Si può solo denunciare un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata o un “travisamento della prova”, dimostrando che il giudice ha basato la sua decisione su una prova inesistente o ne ha stravolto il significato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno c ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, con le conseguen statuizioni civili;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso – che, rispettivamente, hanno dedotto la violazio della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e all’afferm della responsabilità dell’imputato e la violazione della legge penale con riguardo alla sussiste dell’aggravante di aver causato l’indebolimento permanente di un organo -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugnato, si affidano ad asserti del tutto privi di specificità e versati in fatto (contestando l’attendibilità at persona offesa e la sussistenza della detta ipotesi aggravata), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01) e facendo pure generico rimando alle censure prospettate con l’atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – d 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, COGNOME., Rv. 264879 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024