Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (con il medesimo atto) e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riform pronuncia di primo grado, ha assolto il COGNOME dall’imputazione di furto aggravato di cui al capo 1 rubrica (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio) e ha confermato nel resto la condannato degli imputati per furto aggravato;
ritenuto, quanto alle impugnazione di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che:
il primo motivo – che ha assunto il difetto di motivazione rispetto alle doglianze difens patentemente privo della necessaria specificità poiché si affida ad enunciati assertivi e al gen rimando alle censure prospettate con l’atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01), il che consente di ravvisare un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
il secondo morivo – che assume il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena – è versato in fatto, poiché prospe un alternativo apprezzamento della condotta processuale dei ricorrenti ed assume che sia stata irrogat una pena eccessiva, pure facendo generico rimando all’atto di appello;
ritenuto, con riferimento al ricorso di NOME COGNOME, che:
il primo motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penale con riferimento determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione dell’erronea individuazione della pena detentiva base alla luce dello spazio edittale applicabile ratione temporis – è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha determinato la pena base (per il più grave reato di cui al 9. della rubrica) e non anche la pena minima in anni quattro di reclusione, dunque in conformità al favorevole disposto dell’art. 625, comma 1, cod. pen. vigente all’atto della commissione del reato (illo tempore punito con la reclusione da uno a sei anni);
il secondo motivo di ricorso – che deduce il vizio di motivazione in ordine alla determina della pena base in quattro anni di reclusione – è generico in quanto la Corte di merito, al fin commisurazione della pena, ha fatto rimando espresso ai criteri applicati dal primo Giudice in al modo censurati dal ricorso che, quindi, non muove un’effettiva critica alla decisione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei rico ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/ Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa de ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024