Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello vago e generico non solo è destinato al fallimento, ma può anche comportare costi significativi per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti minimi di specificità. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto semplice emessa dal tribunale. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta “mancanza o carenza di motivazione” nella decisione di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi presentati non solo manifestamente infondati, ma anche del tutto assertivi e privi di specificità. Invece di contestare punti precisi della sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a una doglianza generica, insufficiente a innescare una revisione da parte del giudice di legittimità.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Innanzitutto, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. È necessario indicare con precisione le ragioni di diritto e i dati di fatto che sostengono le proprie richieste. Nel caso di specie, mancava totalmente questa analisi critica.
Al contrario, i giudici di legittimità hanno trovato la motivazione della Corte d’Appello “logica e congrua”, oltre che corretta dal punto di vista giuridico. In particolare, la Corte d’Appello aveva correttamente spiegato la determinazione della pena: partendo dal minimo previsto per il furto (sei mesi di reclusione e 300 euro di multa), la pena era stata ridotta a quattro mesi e 200 euro di multa in virtù della scelta del rito abbreviato. La sanzione era stata quindi ritenuta del tutto adeguata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi un’assenza di colpa nel proporlo, la Corte, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A queste si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: le impugnazioni, specialmente in sede di legittimità, devono essere preparate con la massima cura e fondate su motivi specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone a sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del condannato. La giustizia richiede argomenti, non semplici affermazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile a causa della sua assoluta genericità e aspecificità. I motivi presentati erano manifestamente infondati, assertivi e privi di una critica analisi delle argomentazioni della sentenza impugnata, non indicando ragioni di diritto o dati di fatto specifici a loro sostegno.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la pena inflitta?
Sì, la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d’Appello sulla dosimetria della pena era logica e corretta. La pena finale di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa era stata calcolata partendo dal minimo edittale e applicando correttamente la riduzione prevista per il rito abbreviato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale quando non vi è assenza di colpa nel proporre un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo
mancanza o, comunque, carenza di motivazione in relazione Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità, avendo dato atto, in punto di dosimetria della pena, che la pena irrogata dal primo giudice è stata già calcolata a partire dal minimo edittale previsto per il reato di furto semplice di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa ridotta in ragione della scelta del rito abbreviato alla pena finale del tutto congrua di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024