Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove che hanno condotto all’affermazione di responsabilità penale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.
Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso e non indica le prove delle quali si adduce l’omessa o erronea valutazione.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, in concreto, non si confronta minimamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova su cui si fonda la responsabilità dell’imputata ed in particolare, ritenendo non provata la tesi difensiva in merito all’occupazione dell’immobile da pochi giorni da parte dell’imputata, hanno ritenuto che la stessa sia responsabile del reato di furto poiché abitava effettivamente l’immobile (con allaccio abusivo) e, dunque, vantava un interesse personale, diretto e concreto al prelievo illecito di energia elettrica.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024