Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e circostanziate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano troppo generici e non si confrontavano adeguatamente con la decisione impugnata. Analizziamo il caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis del Codice della Strada. La condanna, emessa dal Tribunale di Verona, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa alla denuncia di un presunto ‘vizio di motivazione’ sia riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale, sia riguardo alla misura della pena inflitta.
L’Appello e il ricorso inammissibile per genericità
L’imputato sosteneva che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avessero sbagliato nel loro ragionamento. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le sue argomentazioni erano state esposte in modo del tutto generico. Il ricorrente non era riuscito a formulare una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze, senza spiegare perché la logica seguita dai giudici di secondo grado fosse errata o incoerente. Questo ha portato la Cassazione a qualificare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso ‘manifestamente infondati’ per diverse ragioni. In primo luogo, ha evidenziato come le censure fossero generiche, non supportate da un’analisi critica della decisione impugnata e prive di un reale confronto con le motivazioni dei giudici d’appello. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (la cosiddetta sentenza ‘Galtelli’), la Corte ha ricordato che il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza che si intende contestare.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno osservato che il ragionamento della Corte d’Appello era coerente con le prove emerse durante il processo e non presentava alcuna manifesta illogicità. Anche la lamentela sulla misura della pena è stata respinta, poiché la sanzione applicata era molto vicina al minimo previsto dalla legge, dimostrando quindi che il giudice aveva già tenuto conto di eventuali circostanze a favore dell’imputato. Di conseguenza, il sindacato della Cassazione su questo punto era precluso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. La legge prevede che, in questi casi, l’imputato sia condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro. La Corte ha giustificato tale importo sottolineando il ‘palese carattere dilatorio’ e la ‘palese inammissibilità’ del ricorso, che appaiono come un tentativo di prolungare inutilmente il processo. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e giuridicamente fondato, non un semplice tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e non contenevano una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
È sufficiente contestare la pena per fare ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente una generica contestazione. In questo caso, la Corte ha sottolineato che la pena era già prossima al minimo previsto dalla legge, rendendo la doglianza infondata e dimostrando che il giudice aveva già valutato la situazione in modo equilibrato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GREZZANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato decisione del Tribunale di Verona in data 30 giugno 2022 con la quale COGNOMENOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli ar comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S..
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione responsabilità dell’imputato e alla misura del trattamento sanzionatorio,
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugn non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cen degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si s pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità, anche in relazione alla m del trattamento sanzionatorio indicato in misura prossima al minimo edittale.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilator del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giust stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024