Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità degli Atti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un errore grossolano nella redazione di un atto di impugnazione possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso evidenzia un principio cardine del nostro sistema processuale: la necessità che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e criticamente argomentati rispetto alla decisione che si intende contestare. Quando ciò non avviene, le conseguenze per il ricorrente possono essere severe.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90), per fatti commessi nel corso dell’anno 2021. Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi:
1. La violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2. La mancata declaratoria di prescrizione del reato.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Sulla carta, si trattava di censure comuni in procedimenti di questo tipo. Tuttavia, il contenuto effettivo del ricorso ha rivelato una problematica insormontabile.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Manifesta Estraneità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto totalmente privo di specificità e palesemente slegato dal processo a cui si riferiva. L’analisi dei giudici di legittimità ha messo in luce come l’atto di impugnazione contenesse riferimenti a un procedimento completamente diverso. Ad esempio, il ricorso menzionava una presunta responsabilità del ricorrente per il reato di “ricettazione” e si riferiva a “fatti commessi nel 2009”.
Questa discrepanza radicale tra il contenuto dell’atto e l’oggetto del giudizio ha reso impossibile per la Corte esaminare nel merito le doglianze presentate. Il ricorso non era semplicemente generico, ma del tutto estraneo alla sentenza impugnata.
Il Principio di Specificità come Requisito Fondamentale
La decisione ribadisce l’importanza del requisito della specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, né tantomeno, come nel caso di specie, contenere argomenti che non hanno alcuna attinenza con la decisione contestata. Un atto “assertivo”, che si limita ad affermare un principio senza confrontarsi con la logica della sentenza, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come il ricorso fosse “del tutto assertivo e non scandito da alcuna critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. La presenza di riferimenti a un processo diverso (ricettazione del 2009 invece che stupefacenti del 2021) è stata la prova definitiva e incontrovertibile di questa carenza. I giudici hanno sottolineato che tali questioni non solo erano errate, ma non erano mai state devolute alla Corte territoriale, rendendole quindi non scrutinabili in sede di legittimità. L’atto di impugnazione era, in sostanza, un corpo estraneo al procedimento.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non vi erano elementi per ravvisare un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Questa decisione funge da severo monito per i difensori sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti processuali. Un errore di “copia e incolla” o una palese negligenza non solo pregiudica il diritto di difesa del cliente, ma lo espone a significative conseguenze economiche.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se manca di specificità, è meramente assertivo e non contiene una critica analitica della sentenza impugnata. Nel caso specifico, l’inammissibilità è derivata dal fatto che l’atto faceva riferimento a fatti e reati completamente estranei al processo in corso.
Cosa significa che un ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che l’atto non individua in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che si contestano e i motivi di diritto per cui si ritiene che la decisione sia errata, limitandosi a enunciazioni generiche o, come in questo caso, palesemente non pertinenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questa ordinanza, tremila euro) in favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nell’aver causato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’acquisizione di documenti, con un secondo motivo in relazione alla mancata pronuncia in appello di una sentenza di prescrizione e con un terzo in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo e non scandito da alcuna critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ricorso, infatti si leggono riferimenti (cfr. pag. 2 ove si legge si legge che ricorrente è stato ritenuto “responsabile del reato di ricettazione di cui oggi s discute”, a pagg. 2-3 ove ci si riferisce alla richiesta di rinnovazione istruttor mediante la acquisizione di documenti o a pag. 4 ove si parla di “fatti commessi nel 2009”) che paiono evidentemente riferirsi ad un processo diverso da quello che ci occupa, nel quale è intervenuta condanna per ii reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per fatti commessi nell’anno 2021.
Analogamente si pongono questioni della cui devoluzione non vi è traccia nell’atto di appello a firma dell’AVV_NOTAIO del 7/2/2022 e che, pertanto, non potevano essere scrutinate dalla Corte territoriale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024