Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Presentare un appello in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di riesaminare la propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso contro una condanna per furto di energia elettrica a causa della genericità dei motivi addotti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza di un’adeguata articolazione delle difese legali.
I Fatti del Caso: dal Furto di Energia alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputata era stata ritenuta colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica. La Corte d’Appello aveva escluso la recidiva ma aveva bilanciato le attenuanti generiche con l’aggravante della violenza sulle cose, commessa per portare a termine il furto. Insoddisfatta della decisione, la difesa ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi presentati dalla difesa. I giudici hanno stabilito che il ricorso era inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Secondo la Corte, i motivi non erano ‘scanditi da necessaria analisi critica’ delle argomentazioni della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso si limitava a esprimere un dissenso generico, senza attaccare specificamente e in modo argomentato le ragioni giuridiche e fattuali su cui si fondava la sentenza di condanna. Le doglianze sono risultate prive dell’esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerle.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui un ricorso per cassazione, così come un atto d’appello, deve contenere una critica strutturata e puntuale della decisione impugnata. Non basta affermare che la sentenza sia sbagliata; è indispensabile spiegare perché, individuando gli specifici errori logico-giuridici commessi dal giudice precedente. La mancanza di questa analisi critica rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile. L’atto viene percepito come una mera lamentela, incapace di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze severe per la ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato la donna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno specificato che non sono emerse ragioni per un esonero da tale condanna. Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica: un’impugnazione deve essere preparata con la massima cura e tecnicismo. Affidarsi a motivi vaghi o non supportati da un’analisi rigorosa non solo è inefficace, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Mancava una dettagliata esposizione delle ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle richieste.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere basato su una ‘necessaria analisi critica’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a esprimere disaccordo con la sentenza precedente. Deve, invece, analizzare in modo puntuale il ragionamento del giudice, identificare gli specifici errori di diritto o i vizi logici e spiegare perché tali errori dovrebbero portare all’annullamento della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino d condanna della predetta per furto aggravato di energia elettrica, esclusa la contestata recidiva e con le generiche giudicate equivalenti all’aggravante della violenza sulle cose (i Afragola il 22/2/2017);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perc proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei d di fatto a sostegno delle richieste;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
NOME COGNOME
COGNOME