Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua manifesta genericità. Questa decisione offre spunti importanti sulle corrette modalità di redazione di un atto di impugnazione e sulle conseguenze di una sua formulazione errata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 341 bis c.p.). L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la sentenza d’appello sia per quanto riguarda l’affermazione della sua responsabilità penale sia per il trattamento sanzionatorio ricevuto, lamentando in particolare il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, accertando che l’impugnazione manca dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminata. La conseguenza diretta di tale decisione è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, entrambi riconducibili a un vizio di fondo del ricorso: la sua genericità e la sua natura meramente ripetitiva.
Genericità dei Motivi sulla Responsabilità Penale
Per quanto riguarda le censure relative alla responsabilità per i reati contestati, la Cassazione ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero privi di “congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In altre parole, il ricorrente non ha costruito un’argomentazione critica che si confrontasse specificamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello per confermare la condanna. L’appello si è rivelato aspecifico, un vizio che, sottolinea la Corte, era già stato rilevato per il precedente gravame di merito, rendendo la critica inammissibile.
Manifesta Infondatezza delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Anche le doglianze relative alla sanzione inflitta e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono state respinte. La Corte ha qualificato queste censure come “manifestamente infondate”. Il ricorso, infatti, non faceva altro che “replicare rilievi critici già disattesi, con puntuale logicità e senza incorrere in vizi interpretativi, dalla corte del merito”. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e motivatamente respinte nel grado precedente, senza offrire nuovi spunti o evidenziare effettivi errori logici o giuridici nella sentenza d’appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Provvedimento
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nel diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere ammissibile, deve essere specifica e dialettica. Non può essere una mera riproposizione di argomenti già esaminati, ma deve instaurare un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. È pertanto essenziale, nella redazione di un atto di appello, analizzare a fondo la motivazione della sentenza impugnata e costruire censure mirate, che ne evidenzino le eventuali lacune, contraddizioni o violazioni di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano aspecifici, privi di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata, e si limitavano a replicare argomentazioni già respinte dalla corte di merito.
Quali erano i temi principali del ricorso respinto?
I temi principali riguardavano la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 337 e 341 bis c.p. e il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37310 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; .
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso fa sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto connotati da immediata aspecificità perché privi di congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato la dove, sui temi riguardanti la responsabil per i reati di cui agli artt 337 e 341 bis cp, si era già rilevata l’inammissibilità per generi gravame di merito, mentre, in relazione alle doglianze spese in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alle generiche denegate, e, rivolte al giudizio reso n negare la sospensione condizionale della pena, l’impugnazione riposa su censura manifestamente infondate dirette a replicare rilievi critici già disattesi, con puntuale logic senza incorrere in vizi interpretativi , dalla corte del merito ;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ampiende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.