Ricorso Inammissibile: La Guida della Cassazione sui Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma per avere successo deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni difensore vuole evitare, poiché preclude un esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a tale declaratoria, focalizzandosi sulla genericità dei motivi e sui limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle circostanze.
I Fatti del Caso in Esame
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Le loro censure si concentravano su due aspetti principali:
1. La correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale.
2. Il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, lamentando in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’attenta analisi per comprendere come strutturare efficacemente un’impugnazione.
Il Primo Motivo: la Genericità dell’Impugnazione
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso “generico per indeterminatezza”. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In pratica, le ricorrenti non avevano indicato in modo specifico quali elementi della motivazione della sentenza d’appello fossero errati o illogici. Una critica generica a una motivazione ritenuta “logicamente corretta” non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i punti critici e di esercitare il proprio sindacato. L’appello deve essere un dialogo puntuale con la sentenza impugnata, non una mera riproposizione di tesi difensive.
Il Secondo Motivo: il Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: la valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti costituiscono un “giudizio di merito”. Questa attività è tipicamente discrezionale e sfugge al controllo della Corte di Cassazione, a meno che non sia viziata da palese arbitrarietà o da un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il giudizio di equivalenza tra le circostanze (e non di prevalenza delle attenuanti) fosse la soluzione più adeguata a garantire una pena congrua. Tale motivazione, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente e non irragionevole.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione si sofferma su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il requisito di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente. È necessario, invece, sezionare la motivazione, individuare i passaggi argomentativi ritenuti errati e spiegare in modo chiaro e puntuale le ragioni giuridiche di tale critica. L’assenza di questa specificità rende il ricorso inammissibile perché non mette la Corte in condizione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
In secondo luogo, la Corte traccia una linea netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La ponderazione delle circostanze, la valutazione della personalità dell’imputato e la determinazione della pena sono attività che rientrano nella sfera di autonomia del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma può solo verificare che il percorso logico-giuridico seguito sia corretto, non contraddittorio e non manifestamente illogico. La scelta di concedere le attenuanti in regime di equivalenza anziché di prevalenza, se supportata da una motivazione sufficiente, è dunque incensurabile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre una lezione fondamentale per la pratica forense: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede il massimo rigore tecnico e argomentativo. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che ogni censura sia specifica, dettagliata e ancorata a precisi vizi di legittimità della sentenza impugnata. Le critiche generiche o che si risolvono in una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti sono destinate all’insuccesso. La decisione rafforza l’idea che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico e puntuale gli elementi e le ragioni giuridiche della critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Ciò impedisce al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di regola non è possibile. Il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. È contestabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non per un semplice disaccordo sulla soluzione adottata (es. equivalenza anziché prevalenza).
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato oggetto di imputazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (pag. 5 e seg.), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze – in particolare lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) in assenza di qualsiasi irragionevolezza, tra l’altro neanche lamentata dalla difesa;
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024