Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Regola della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si contesta la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non basta semplicemente dissentire; è fondamentale rispettare precise regole formali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, dichiarando un ricorso inammissibile perché troppo generico. Questa decisione sottolinea come un’impugnazione mal formulata possa vanificare ogni possibilità di revisione, con conseguenze anche economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il delitto di tentato riciclaggio. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso processuale in modo netto e perentorio. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di questa decisione non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: La Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’impugnazione. Il ricorso è stato giudicato “del tutto generico”. Ma cosa significa in pratica? La legge, e in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che chi impugna una sentenza deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso specifico, l’imputato si era limitato a denunciare un vizio di motivazione in modo astratto, senza però:
1. Indicare gli elementi specifici che, a suo dire, rendevano la motivazione della Corte d’Appello illogica o carente.
2. Consentire alla Corte di Cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
In sostanza, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta” dai giudici di legittimità, il ricorso non offriva alcun appiglio concreto per esercitare un sindacato. L’appello si è così risolto in una critica sterile e non argomentata, incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un’impugnazione non è una semplice manifestazione di dissenso, ma un atto tecnico che richiede rigore, precisione e specificità. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche costi aggiuntivi. La decisione ribadisce che il compito del ricorrente non è solo lamentare un’ingiustizia percepita, ma è soprattutto quello di dimostrare, punto per punto, dove e perché la sentenza impugnata ha errato, fornendo al giudice tutti gli strumenti per una valutazione concreta e mirata.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, in quanto non indicava gli elementi specifici alla base della censura contro la sentenza impugnata.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato era contestato il delitto di tentato riciclaggio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN ‘FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di tentato riciclaggio contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.