Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità perché basato su generiche ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame cori corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 sugli elementi probatori da cui la Corte ha desunto la consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza illecita dell’auto);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede nel presupposto delitto di furto, è finalizzato a
ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 4, sulla denuncia della persona offesa del furto dell’auto parcheggiata sulla pubblica via);
che, in ogni caso, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, è necessario solo che il titolare del diritto di proprietà sulla co oggetto dell’azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, COGNOME, FQ;v. 277046-01);
osservato che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso, relative alla configurabilità del tentativo dell’attribuito delitto di riciclaggio, manifestamente infondate, atteso che, pur dovendosi ammel:tere, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, il tentativo di riciclaggio, tuttavia, come risulta dalla sentenza di primo grado, lo stesso riciclaggio era, nella specie, di fatt consumato, atteso che, poiché all’automobile di provenienza furtiva era già stata apposta la targa di proprietà dell’imputato, risultava già ostacol’ata l’identificazion della provenienza delittuosa della stessa autovettura, che era ormai tale da apparire nella legittima disponibilità dell’agente (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899-01);
ritenuto che le censure inerenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono consentite dalla legge poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza a principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri, e sfugge al sindacato di legittimit qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda, in particolare, la pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.