Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla specificità dei motivi. Un’impugnazione vaga o generica rischia di essere subito archiviata, portando a un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la mancanza di un confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata renda l’appello sterile e destinato al fallimento. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato un soggetto per il reato di lesioni personali. Nello stesso procedimento, un altro individuo, imputato per lesioni ai danni del primo, era stato assolto. Quest’ultimo, che si era costituito parte civile nel procedimento, decideva di impugnare la sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale. Il Tribunale, pur confermando la responsabilità penale, aveva revocato le statuizioni civili.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato condannato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione di norme processuali e vizi di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della validità stessa dell’impugnazione. Secondo i giudici supremi, il ricorso era “assolutamente generico”.
Il ricorrente, invece di contestare punto per punto il ragionamento del Tribunale, si era limitato a esporre una serie di principi giuridici astratti, senza calarli nella realtà processuale del suo caso. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “genericità” del ricorso. La Cassazione ha evidenziato come il Tribunale avesse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, specificato chiaramente gli elementi di fatto su cui si basava la sua decisione di conferma della condanna. La motivazione della sentenza di appello era quindi presente e sufficiente.
L’errore del ricorrente è stato quello di non confrontarsi con tale motivazione. Il suo ricorso era basato su “deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata”. In altre parole, non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, attaccando specificamente i passaggi logico-giuridici del giudice che si ritengono errati. Non avendolo fatto, il ricorso si è rivelato uno strumento inefficace, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, non è un mero esercizio di stile, ma un atto tecnico che richiede precisione e specificità. Non è sufficiente elencare principi di diritto o lamentare un’ingiustizia in termini generici. È indispensabile analizzare a fondo la sentenza che si contesta, individuarne i punti deboli e costruire un’argomentazione critica che li smonti pezzo per pezzo. In assenza di questo confronto specifico e puntuale, il rischio concreto è quello di veder dichiarare il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza nemmeno che la Corte esamini il merito della questione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘assolutamente generico’. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a enunciare principi generali senza applicarli al caso concreto.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene critiche specifiche e dettagliate contro la decisione del giudice precedente. Invece di identificare e contestare precisi errori nel ragionamento logico-giuridico della sentenza, si limita a formulare lamentele vaghe o astratte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3630 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (ANCHE IN QUALITA’ DI PARTE CIVILE) nato a NAPOLI il 02/08/1986
avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di i.Maria Capua Vetere, che, revocando le statuizioni civili, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado del Giudice di pace, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di lesioni personali (ed aveva contestualmente assolto l’altro imputato, NOME COGNOME imputato di lesioni a danno di COGNOME il quale, rispetto a questo addebito, si era costituito parte civile);
Considerato che il ricorso – con cui la parte denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità – è assolutamente generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha specificato gli elementi di fatto su cui ha fondato lo scrutino di conferma (si veda pag. 3 della sentenza), offrendo una motivazione sufficiente e non specificamente avversata dal ricorrente, che si è limitato ad illustrare una serie di principi, ma senza trarne le necessarie conseguenze rispetto alla specifica motivazione avversata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 27 novembre 2024
Il consigli;& stensore
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