Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37799 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in SENEGAL il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino con cui il 5 luglio 2019 NOME era stato condannato alla pena di giustizia per la ricettazione di un motociclo di provenienza delittuosa.
Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, formulando due motivi con cui si lamenta, da un lato, il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in base a criteri
(la personalità dell’imputato desunta dal comportamento non collaborativo e dall mancanza di lealtà) non previsti dalla legge, a fronte di un soggetto incensurat di una pena contenuta, e, dall’altro, la mancata riqualificazione del fatto e 712 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi sia generici, manifestamente infondati.
Per logica espositiva, si ritiene che la trattazione del secondo motivo de aver precedenza, considerata la natura pregiudiziale della questione attinente a qualificazione del fatto rispetto a quella relativa al trattamento sanzionatorio
1.1 II secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Infatti la riproposizione della tesi dell’incauto acquisto non costituisce altro c tentativo aspecifico (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, COGNOME; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n 35492, COGNOME, Rv. 237596), a fronte di una ‘doppia conforme’ estremamente chiara e del tutto congrua su tale spetto, essendosi evidenziato nelle sent come la mancanza di giustificazione dell’acquisto da parte del COGNOME al momento del controllo e la sua stessa fuga ed abbandono del mezzo predichin ineludibilmente nel senso della consapevolezza dell’origine illecita del motocicl
Con tali temi, il ricorso non si confronta se non parzialmente (in relazion solo allontanamento), incorrendo pertanto nella genericità espressamente previst dal disposto dell’art. 581 e sanzionata con inammissibilità a mente dell’art. cod. proc. pen..
1.2 Anche in relazione al tema della denegata sostituzione della pen detentiva con pena pecuniaria (primo motivo), non può che rilevarsi la radica genericità, fin dal grado d’appello, dell’istanza. L’indicato beneficio è stato i tra le conclusioni dell’atto di appello, in una lista di richieste (attenuant 62 n. 4 cod. pen., riduzione della pena con esclusione degli effetti della rec riqualificazione del reato in ‘incauto acquisto’, conversione della pena detent non menzione) senza alcuna motivazione e senza addurre alcuna circostanza o argomentazione a supporto, come pure richiesto dalla giurisprudenza (Sez. 2, n 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287460 – 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025 Consoli, Rv. 287820 – 01). La richiesta, dunque, era priva del «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostene
carenza che ne determinava sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. del codice di rito. Né, a fronte di tale carenza, il giudice aveva un obbl intervento ex officio, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applic d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appe risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale p dalla decisione, dal momento che l’ambito del potere officioso è circoscritto ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’app e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire l detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01). Ciò perché la sostituzione delle pen detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che de essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. considerando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato (così, Sez 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo COGNOME, Rv. 287460 – 01).
In conclusione, la inammissibilità originaria del motivo d’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia perve nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’uff in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. p pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 28163 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 408 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359 – 01). Ne consegue la irrilevanza de risposta data dalla Corte d’appello.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediment nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa 11 6 ….. inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2025
I onsigliere elatore
Il Pr idente