Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche e ripetitive. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le gravi conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di censura. Egli sosteneva la violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale e un vizio di motivazione, asserendo che non vi fosse prova della sussistenza del reato, poiché non aveva mai fornito generalità false.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: il motivo presentato dall’imputato non era altro che una mera ripetizione delle stesse censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno evidenziato come il ricorso mancasse di specificità, un requisito essenziale stabilito dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. L’inammissibilità, spiega la Corte, deriva anche dalla palese mancanza di correlazione tra le argomentazioni della difesa e le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorso non affrontava né criticava specificamente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna, limitandosi a riproporre una tesi già vagliata e rigettata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica puntuale e argomentata della decisione di secondo grado, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Quando un ricorso si limita a ripetere doglianze generiche senza confrontarsi con la sentenza che intende contestare, esso perde la sua funzione e viene sanzionato con l’inammissibilità. Questo principio garantisce che la Cassazione svolga il suo ruolo di giudice di legittimità, concentrandosi sulla corretta applicazione delle norme, e non si trasformi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La mancanza di specificità rende l’impugnazione un atto processuale sterile, che non può essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna penale è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente alla legge, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e una critica mirata alla sentenza impugnata. La presentazione di motivi generici o ripetitivi non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato, chiudendo definitivamente la porta a ogni possibilità di revisione della condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di specificità, ovvero quando i motivi sono generici, ripetitivi di argomenti già esaminati e non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente reiterativo”?
Significa che il motivo presentato in Cassazione si limita a ripetere le stesse censure e argomentazioni già sottoposte e respinte dal giudice del grado precedente (in questo caso, la Corte d’Appello), senza aggiungere nuovi elementi critici specifici contro la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37601 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, quanto alla sussistenza del reato contestato (non avendo prodotto alcuna errata attestazione l’originaria declinazione di generalità false);
che il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d’appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), der l’inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Presi COGNOME te