Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona l’appello generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità degli argomenti porti non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Appello Basato solo su Massime
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello. La difesa decide di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge nella determinazione della pena. Tuttavia, il ricorso si è rivelato estremamente debole nelle sue argomentazioni. Anziché contestare punto per punto le ragioni esposte dai giudici d’appello, la difesa si è limitata a citare una serie di massime giurisprudenziali, ossia principi di diritto generali, senza calarli nel contesto specifico del caso.
La Decisione della Corte e le conseguenze del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato l’iniziativa, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto “totalmente generico”. I giudici hanno evidenziato come mancasse un vero “confronto critico” con la sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione solida e dettagliata per giustificare l’entità della pena, basata su elementi concreti che il ricorrente ha completamente ignorato.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono chiare e seguono un principio consolidato nella procedura penale. Un ricorso non è un’occasione per ridiscutere l’intero processo, ma per evidenziare specifici errori di diritto o di logica commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto la pena congrua sulla base di quattro elementi chiave:
1. L’obiettiva gravità del reato: La natura e le modalità del crimine commesso erano state considerate particolarmente serie.
2. Il consistente quantitativo di materiale illecito: Una quantità significativa di prove materiali (in questo caso, sostanze illecite) era stata sequestrata, indicando un’attività criminale non occasionale.
3. Il collegamento con un più ampio contesto criminale: Le indagini avevano dimostrato che l’imputato non agiva da solo, ma era inserito in una rete criminale più vasta.
4. L’assenza di segnali di resipiscenza: L’imputato non aveva mostrato alcun segno di pentimento o di volontà di cambiare condotta.
Dato che il ricorso non ha offerto argomenti specifici per confutare queste precise valutazioni, la Cassazione lo ha giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette per il ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del proponente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo provvedimento serve da monito: la redazione di un ricorso in Cassazione deve essere un’operazione tecnica e puntuale. Le difese non possono sperare di ottenere un risultato utile limitandosi a citazioni dottrinali o giurisprudenziali astratte, ma devono affrontare e smontare, con argomenti pertinenti e specifici, le fondamenta logico-giuridiche della decisione che intendono contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era totalmente generico. Il ricorrente si è limitato a citare massime giurisprudenziali senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza che stava impugnando.
Quali erano le motivazioni della Corte d’Appello per confermare la pena?
La Corte d’Appello aveva giudicato la pena adeguata in base alla gravità oggettiva del reato, al consistente quantitativo di materiale illecito sequestrato, al collegamento dell’imputato con un più ampio contesto criminale e alla sua totale assenza di segni di pentimento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile senza giustificato motivo?
La persona che presenta il ricorso è condannata a pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione pecuniaria. In questo specifico caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37063 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio d motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, inammissibile perché totalmente generico, essendo il motivo sviluppato mediante la citazione di massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la congruità della pena in considerazione della obiettiva gravi del reato, desumibile dal consistente quantitativo di t.l.e. sequestro, dal collegamento con più ampio contesto criminale e dall’assenza di segnali di resipiscenza;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.