Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello, ma devono confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questo caso riguarda un imputato condannato per truffa e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, il cui ricorso è stato respinto proprio per la sua genericità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una vicenda complessa. Un individuo veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per due distinti reati. Il primo era il reato di truffa, per aver venduto un’autovettura nascondendo all’acquirente che il veicolo era sottoposto a sequestro amministrativo. Per occultare tale circostanza, l’imputato aveva reimmatricolato il veicolo e sostituito le targhe. Il secondo reato contestato era la sottrazione di cose sottoposte a sequestro, poiché l’auto, pur essendo stata affidata alla sua custodia, era stata di fatto sottratta alla sua funzione di garanzia.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre motivi di doglianza.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione prettamente processuale: i motivi presentati dall’imputato sono stati giudicati totalmente reiterativi di quelli d’appello e privi di un reale confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte ha sottolineato che un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già respinte, senza sviluppare argomentazioni idonee a scalfire la logicità e la coerenza del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha analizzato nel dettaglio i motivi di ricorso, evidenziandone le carenze.
Genericità dei Primi Due Motivi
I primi due motivi sono stati considerati una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In particolare:
* Sul reato di truffa: Il ricorrente non si confrontava con la puntuale motivazione della sentenza, che aveva individuato gli artifizi e raggiri nella reimmatricolazione del veicolo, nella sostituzione delle targhe e, soprattutto, nel silenzio mantenuto circa l’esistenza del sequestro amministrativo.
* Sulla sottrazione di cose sequestrate: Il ricorso ignorava che la sentenza impugnata aveva chiarito, sulla base del verbale di sequestro, che l’imputato era stato nominato custode del bene e che quindi aveva l’obbligo giuridico di conservarlo.
La Corte ha inoltre rigettato la censura di travisamento del fatto, definendola astratta e generica, poiché la decisione d’appello si basava su solidi elementi probatori come i dati del Pubblico Registro Automobilistico, il verbale di sequestro e i controlli dei Carabinieri.
Genericità del Terzo Motivo e della Dosimetria della Pena
Anche il terzo motivo, che contestava la valutazione delle prove e la determinazione della pena, è stato giudicato aspecifico. Il ricorrente si limitava a enunciazioni di principio, senza entrare nel merito delle argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato la pena inflitta facendo riferimento a criteri concreti come l’intensità del dolo, l’acutezza del raggiro e la gravità del pregiudizio economico subito dalla vittima. La critica del ricorrente, priva di un concreto richiamo a questi elementi, è risultata quindi inefficace.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Di conseguenza, un ricorso inammissibile è quello che, invece di censurare vizi specifici della sentenza impugnata, si limita a riproporre le medesime questioni già decise, auspicando una nuova e diversa valutazione dei fatti. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti di legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano una mera ripetizione di quelli d’appello, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando così generici.
In cosa consistevano gli artifizi e raggiri nel reato di truffa contestato?
Secondo la sentenza, gli artifizi e raggiri consistevano nella reimmatricolazione dell’autoveicolo, nella sostituzione delle targhe e nel silenzio tenuto riguardo all’avvenuto sequestro amministrativo del bene.
È sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove per ottenere l’annullamento di una sentenza?
No. La Corte ha stabilito che una contestazione generica ed aspecifica, che si limita a enunciazioni astratte e di principio senza un concreto richiamo alla pena irrogata e alla motivazione della Corte, è del tutto insufficiente e conduce all’inammissibilità del motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36863 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801) senza effettivo confronto con la motivazione resa in senso conforme dai giudici di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), all’evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede;
che, in particolare, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato compiutamente, chiarendo alle pagine 4 e 5 riguardo al reato di truffa come gli artifizi e raggiri siano consistiti nella reimmatricolazi dell’autoveicolo mediante la sostituzione delle targhe e nel silenzio tenuto riguardo all’avvenuto sequestro amministrativo, e riguardo al reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro illustrando alla pagina 6 come dal verbale di sequestro amministrativo risulti come la vettura sia stata affidata in custodia all’imputato;
che, in particolare, sul secondo motivo, la sentenza impugnata ha valutato, con motivazione priva di vizi di legittimità in modo logico ed articolato, compendio probatorio, corroborato anche dai dati del Pubblico Registro Automobilistico, da un verbale di sequestro amministrativo del veicolo interessato, e da un controllo eseguito dai Carabinieri, senza che sia in alcun modo riscontrabile un travisamento del fatto, tra l’altro dedotto in modo astratto e del tutto generico, senza alcun riscontro in ordine alla decisività dello stesso;
che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità (non la manifesta illogicità) della motivazione, che avrebbe mal valutato prove solamente indiziari, è del tutto generico ed aspecifico limitandosi ad enunciazioni astratte e di principio; che le stesse conclusioni devono essere raggiunte quanto alla censura sulla dosimetria della pena articolata all’interno del terzo motivo, del tutto generica ed aspecifica senza alcun concreto richiamo alla pena irrogata ed alla motivazione della Corte di appello che ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, quanto al richiamo alla intensità del dolo ed alla acutezza del raggiro, oltre che alla gravità del pregiudizio subito dalla persona offesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.