Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un appello in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce, ancora una volta, i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità, sottolineando come la genericità delle censure sia un vizio fatale.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per i reati di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 639-bis c.p.). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando le sue doglianze a un unico motivo di ricorso.
L’Impugnazione Davanti alla Suprema Corte
Il ricorrente contestava genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che non vi fosse prova sufficiente della sua responsabilità. Inoltre, veniva mossa una critica altrettanto generica riguardo alla quantificazione della pena inflitta dai giudici di merito. Tuttavia, come vedremo, l’approccio difensivo si è rivelato del tutto inefficace.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ovvero non ha stabilito se l’imputato fosse colpevole o innocente. Si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, rilevando una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione stesso.
La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, mal formulati.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché:
* Mancava di specificità: Il motivo di ricorso si limitava a contestare la valutazione delle prove in termini generici, senza individuare specifici passaggi della motivazione della sentenza d’appello e senza contrapporvi argomenti precisi e pertinenti.
* Era meramente riproduttivo: Le censure presentate in Cassazione erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte, con argomenti giuridici corretti, dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione non può essere una copia del precedente appello, ma deve criticare puntualmente la logica e la coerenza giuridica della decisione di secondo grado.
* Era privo di ragioni di diritto: Il ricorrente non ha enunciato in modo puntuale le ragioni giuridiche che avrebbero dovuto giustificare l’annullamento della sentenza, né ha fornito i riferimenti necessari per collegare le sue critiche alla motivazione dell’atto impugnato.
* Anche il motivo sulla pena era generico: La critica alla sanzione inflitta è stata considerata del tutto vaga e priva di fondamento specifico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: chi impugna una sentenza ha l’onere di farlo in modo specifico, dettagliato e pertinente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice di merito. È necessario, invece, costruire un’argomentazione logico-giuridica che metta in luce i vizi specifici (di violazione di legge o di motivazione) della sentenza che si intende contestare. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo si traduce in un fallimento processuale, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche che aggravano la sua posizione, rendendo l’impugnazione un passo controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, si limitava a riprodurre censure già respinte dalla Corte d’Appello e non enunciava in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificassero l’annullamento della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali reati erano stati contestati all’imputato nel procedimento originario?
All’imputato erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 633 e 639-bis del codice penale, ovvero l’invasione di terreni o edifici e il danneggiamento aggravato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis. cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME;
che totalmente generico si profila il motivo sulla pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.