Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità nell’Appello Penale
Quando si presenta un appello contro una sentenza penale, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice precedente. In caso contrario, il rischio è che l’impugnazione venga dichiarata un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un imputato condannato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato aveva tenuto una condotta violenta e minacciosa nei confronti degli operanti, pronunciando anche molteplici espressioni offensive.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia l’affermazione della sua responsabilità sia il trattamento sanzionatorio, in particolare l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i due reati.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era “palesemente generico”, ovvero mancava di quella specificità necessaria per poter essere esaminato.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto le richieste dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Generico?
La Corte di Cassazione ha spiegato chiaramente le ragioni alla base della sua decisione, fornendo un importante promemoria sui requisiti di un’impugnazione efficace.
Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Il primo punto critico evidenziato è che l’imputato, nel suo ricorso, non si è confrontato in alcun modo con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Invece di smontare punto per punto le ragioni che avevano portato alla condanna, si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto. Per la Corte, un ricorso valido deve analizzare criticamente la decisione impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Limitarsi a esprimere il proprio disaccordo non è sufficiente.
Genericità sulla Responsabilità e sulla Pena
La genericità ha riguardato tutti gli aspetti del ricorso. Per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità, non sono state mosse critiche specifiche alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito riguardo alle espressioni offensive (per l’oltraggio) e alla condotta violenta (per la resistenza).
Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata giudicata generica. L’imputato contestava l’aumento per la continuazione, ma la Corte ha osservato che la pena complessiva applicata era già molto vicina al minimo edittale previsto dalla legge, rendendo la critica debole e non circostanziata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: chi impugna una sentenza ha l’onere di presentare motivi specifici, pertinenti e critici. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone. Questa decisione serve da monito: la difesa tecnica deve essere accurata e mirata, concentrandosi sulle reali debolezze della sentenza impugnata, anziché su contestazioni vaghe e non argomentate. Per i cittadini, ciò significa che affidarsi a un professionista competente è cruciale per navigare le complesse regole del processo penale ed evitare esiti sfavorevoli e ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘palesemente generico’ perché le motivazioni addotte non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, sia riguardo all’affermazione di responsabilità che al trattamento sanzionatorio.
Quali reati erano stati contestati al ricorrente?
Al ricorrente erano stati contestati i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis del codice penale) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36485 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento costitutivo – in relazione al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. – della pronuncia delle molteplici espresioni eoffensive e – quanto al reato di cui all’art. 337 cod. pen. – alla condotta violenta e minacciosa nei confronti degli operanti;
Ritenuto che generica è la deduzione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alla commisurazione dell’aumento per la continuazione, rispetto alla rilevata applicazione di pena prossima al minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025