Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza precedente, ma deve articolare censure precise e puntuali. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. È quanto accaduto in una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha ribadito principi consolidati in materia di ammissibilità delle impugnazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione in ordine alla sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la correttezza della condanna, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale?
La Corte ha fondato la sua decisione su un unico, ma decisivo, punto: la genericità del ricorso. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione era, di fatto, “privo di articolata censura nei confronti della sentenza impugnata”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a denunciare in modo vago dei presunti difetti di motivazione, senza però indicare specificamente quali fossero le parti della sentenza errate e perché.
La Cassazione ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 16851 del 2010), secondo cui un ricorso è inammissibile quando “non contiene la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”. Non basta affermare che la motivazione è sbagliata; è necessario spiegare nel dettaglio dove risiede l’errore logico o giuridico del giudice di merito. L’assenza di questa specificità rende impossibile per la Suprema Corte svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità, trasformando l’impugnazione in un tentativo inefficace di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi la propone. La decisione di inammissibilità rende definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito e aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Per i professionisti legali, questo rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione dettagliati, ben argomentati e focalizzati su censure precise, evitando formulazioni vaghe che non supererebbero il vaglio di ammissibilità della Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo di un’articolata censura e non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica da parte della Corte.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato il ricorrente nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di cui all’art. 385 del codice penale, ovvero il reato di evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto dì cui all’art. 385 Cod. pen. è generico in quanto di fatto privo di articolata c nei confronti della sentenza impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025