Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È fondamentale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e critici verso la logica della decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la genericità delle argomentazioni proposte. Analizziamo insieme questo caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, contestando sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia l’aumento di pena applicato per la continuazione con un altro reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati in toto, dichiarando l’appello inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di ricorso. Il ricorrente è stato di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi legati alla violazione di precise norme procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto contestato nel ricorso riguardava l’affermazione di responsabilità. Secondo i Giudici, le doglianze presentate erano del tutto generiche. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte territoriale, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta se la legge è stata applicata correttamente. Per questo, un ricorso deve evidenziare vizi logici o errori di diritto specifici della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere tesi difensive già vagliate.
L’Introduzione di Nuovi Motivi in Cassazione
Il secondo motivo di ricorso verteva sull’omessa motivazione relativa all’aumento di pena per la continuazione. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato la genericità della censura. Ma, aspetto ancora più decisivo, ha sottolineato come tale questione non fosse mai stata sollevata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi non proposti in appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Non essendo questo il caso, il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e lineari. Un ricorso, per essere ammissibile, deve superare un vaglio di specificità. Non può essere una mera riproduzione di argomenti già esaminati, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte dal giudice precedente. La Corte ha ritenuto che il ricorso in esame fosse carente sotto questo profilo, trasformandosi in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, il principio della devoluzione, secondo cui il giudice d’appello esamina solo i punti della sentenza impugnati, impedisce di introdurre ‘a sorpresa’ nuove questioni in Cassazione che avrebbero dovuto essere sollevate prima.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la redazione degli atti di impugnazione. Chi intende presentare ricorso per cassazione deve studiare attentamente la sentenza d’appello e costruire motivi di ricorso che ne attacchino specificamente la struttura logico-giuridica. Ripetere le stesse difese o introdurre nuove questioni tardivamente porta a una sicura dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza che il merito della questione venga neppure discusso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello senza criticare specificamente la motivazione della sentenza, e perché uno dei motivi non era stato presentato nel precedente grado di giudizio, come richiesto dalla legge.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non contesta in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate e rigettate, senza un reale confronto critico con la decisione del giudice precedente.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione?
No, in base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in Cassazione motivi che non siano già stati proposti in appello, a meno che non si tratti di vizi che il giudice può rilevare d’ufficio in qualsiasi momento del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46867/23 COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reat contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di meri adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 4);
Ritenuto, quanto alla seconda censura relativa alla omessa motivazione sull’aumento di pena per la continuazione, che la stessa, oltre che generica, non risulta essere sta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024