Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un’argomentazione vaga o generica può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni possibilità di revisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 21842/2024) offre un esempio lampante di questo principio, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e ben argomentati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: l’eccessiva severità della pena inflitta e, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non possedevano i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati.
Di conseguenza, l’imputato non solo ha visto respinta la sua richiesta, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Capitale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha evidenziato che i motivi del ricorso erano formulati in modo del tutto generico. Il ricorrente si era limitato a lamentare un trattamento sanzionatorio troppo severo senza:
1. Esplicitare le ragioni di diritto: Non sono stati indicati i principi giuridici che sarebbero stati violati dalla Corte d’Appello.
2. Indicare i dati di fatto: Non sono stati menzionati elementi concreti emersi dal processo che avrebbero dovuto portare a una valutazione diversa.
3. Confrontarsi con la sentenza impugnata: Il ricorso non ha dialogato criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello, la quale aveva già spiegato perché non vi fossero elementi positivamente valutabili per la concessione delle attenuanti generiche.
La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo in sede di legittimità non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede implicitamente una nuova valutazione dei fatti, senza denunciare un vizio di legge, è per sua natura inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore. Quando si prepara un ricorso, e a maggior ragione un ricorso per cassazione, la genericità è il nemico principale. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la decisione precedente. È indispensabile costruire un’argomentazione solida, specifica e puntuale, che identifichi con precisione l’errore di diritto commesso dal giudice precedente e lo contesti sulla base di argomentazioni giuridiche e riferimenti fattuali precisi presenti negli atti processuali. In assenza di tale specificità, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese, è estremamente elevato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico, senza specificare le ragioni di diritto o i dati di fatto che li supportano e senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente lamentare una pena eccessivamente severa per ottenere una revisione in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo questa ordinanza, la semplice lamentela sulla severità del trattamento sanzionatorio, se non supportata da specifiche argomentazioni che contestino il ragionamento del giudice precedente, è considerata un motivo generico e quindi inammissibile in sede di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46786/23 Folliero
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla eccessiva severità del trattam sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo generic non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure e confrontarsi realmente con le motivazioni della sentenza impugnata che ha rilevato l’assenza di elementi positivamente valutabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024