Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 22 aprile 2024 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, evidenziando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per assicurare che il giudizio di legittimità si concentri sulle reali violazioni di legge e non su mere ripetizioni di argomentazioni già vagliate.
Il Caso: Un Appello Contro la Condanna per Evasione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su una presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
L’Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Generici
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti manifestamente infondati, giungendo a una pronuncia di inammissibilità. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi.
La Ripetizione delle Censure d’Appello
Il primo punto critico sollevato dai giudici di legittimità è che le doglianze formulate nel ricorso erano una mera riproduzione delle censure già presentate nell’atto di appello. In pratica, la difesa non ha introdotto nuovi profili di critica specificamente rivolti alla sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni. Questo approccio è contrario ai principi che regolano l’impugnazione in Cassazione, che richiede motivi nuovi e specifici.
La Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
Strettamente legato al punto precedente, la Corte ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato in modo critico con le valutazioni e le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, aveva risposto alle censure con motivazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità. Un ricorso efficace deve demolire la struttura logico-giuridica della decisione impugnata, non ignorarla.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono chiare: un ricorso inammissibile è tale quando, formulato in termini generici, si limita a replicare critiche già esaminate e respinte, senza impegnarsi in un dialogo argomentativo con la decisione che si intende contestare. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Pertanto, chi ricorre ha l’onere di dimostrare specificamente dove e perché il giudice di grado inferiore ha errato, indicando le lacune o le contraddizioni nel suo ragionamento. La semplice riproposizione di vecchie tesi, senza un’analisi critica della risposta fornita dal giudice d’appello, svuota il ricorso della sua funzione e ne determina l’inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Critico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Per evitare una declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, è essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto in modo critico e mirato. L’avvocato deve analizzare a fondo la sentenza impugnata, individuarne i punti deboli e costruire un’argomentazione che ne smonti la coerenza, invece di limitarsi a una sterile ripetizione di doglianze già respinte. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nella redazione degli atti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riprodurre le stesse censure già presentate in appello e non si confrontavano criticamente con le argomentazioni e le valutazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Quale errore ha commesso il ricorrente nella formulazione del ricorso?
L’errore principale è stato non formulare motivi specifici contro la sentenza della Corte d’Appello, ma limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza contestare in modo puntuale le ragioni addotte dai giudici d’appello per confermare la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46202/23 Rago
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.)
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità per il reato contesta oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolt nell’atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024