Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulla Genericità dei Motivi
Quando si presenta un appello, non basta semplicemente ripetere le proprie ragioni. È fondamentale confrontarsi criticamente con la decisione del giudice precedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché privo di specificità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di lamentela sollevato riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ovvero quelle circostanze che possono portare a una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare questo beneficio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha subito riscontrato un vizio procedurale dirimente che ne ha impedito l’analisi nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi in cui l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a una colpa del ricorrente, come la presentazione di un atto palesemente infondato o generico.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha spiegato che il ricorso non superava il vaglio preliminare perché si limitava a una riproposizione, per di più generica, delle stesse doglianze già esposte nell’atto di appello.
La Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il punto centrale è che il ricorrente non ha sviluppato alcuna critica specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, ha ignorato il ragionamento della Corte d’Appello, ripresentando le medesime richieste senza spiegare perché la decisione di secondo grado fosse sbagliata. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice copia del precedente atto di impugnazione; deve, al contrario, attaccare e smontare punto per punto la logica giuridica della sentenza che si contesta.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche sulla base di un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, desunto dai suoi precedenti penali. Secondo i giudici di merito, la difesa non aveva fornito alcun elemento nuovo o favorevole che potesse contrastare questa valutazione. La Cassazione ha ritenuto questo percorso argomentativo logico e privo di vizi. Di fronte a questa motivazione chiara e coerente, il ricorrente avrebbe dovuto portare argomenti specifici per dimostrarne l’erroneità, cosa che non ha fatto, rendendo il suo ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della specificità e della criticità nei motivi di ricorso. Presentare un’impugnazione non è un atto formale da compiere in modo superficiale. È necessario un confronto analitico con la decisione impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni senza contestare quelle del giudice porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Le implicazioni pratiche sono severe: non solo la sentenza diventa definitiva, ma si subisce anche una condanna economica che va ad aggiungersi alla pena principale. La professionalità e l’accuratezza nella redazione degli atti processuali si confermano, quindi, requisiti indispensabili per una difesa efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre in modo generico le stesse doglianze già presentate nell’atto di appello, senza muovere alcuna critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’unico argomento del ricorso era la contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte d’Appello aveva negato basandosi su un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, derivante dai suoi precedenti penali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, relativo alla denegata concessione delle attenuanti generiche, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione, per di più generica, delle identiche doglianze esposte nell’atto di appello senza alcun confronto critico con le osservazioni sviluppate dalla sentenza impugnata.
La Corte distrettuale, al riguardo, ha osservato, seguendo un percorso argomentativo immune dai lamentati vizi logici, che non sono stati acquisti né sono stati allegati dalla difesa elementi favorevoli all’imputato in grado di contrastare il giudizio negativo sulla personalità desumibili dai precedenti penali.
Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Presidente