Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’attività da prendere alla leggera. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un appello privo di specificità non solo è destinato al fallimento, ma può anche comportare sanzioni economiche per il ricorrente. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per tentato furto in abitazione, e offre spunti cruciali sull’importanza di formulare critiche precise e giuridicamente fondate.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello di Firenze per due ipotesi di tentato furto in abitazione. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, mettendo in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21377/2024, ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente. I giudici hanno stabilito che il ricorso era “patentemente privo della necessaria specificità”. In altre parole, invece di muovere una critica effettiva e argomentata contro le fondamenta logico-giuridiche della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a contrapporre una propria versione dei fatti.
I motivi presentati erano basati su “enunciati assertivi e versati in fatto”, senza però indicare dove e come i giudici di secondo grado avessero errato nella valutazione del compendio probatorio. La difesa, sottolinea la Corte, non ha nemmeno allegato un “travisamento” della prova, ovvero quella situazione in cui il giudice fonda la sua decisione su un’informazione inesistente o radicalmente fraintesa.
Le Conseguenze Sanzionatorie
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per la ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna alle spese processuali: La parte che presenta un ricorso inammissibile è tenuta a pagare i costi del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna non è automatica, ma viene inflitta quando si ravvisano “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Secondo la giurisprudenza consolidata, presentare un ricorso palesemente infondato costituisce un abuso dello strumento processuale, meritevole di sanzione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di Cassazione: il ricorso non può essere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Suprema Corte non riesamina le prove, ma valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a proporre una diversa lettura delle prove, senza individuare vizi specifici come la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la mancanza di critiche specifiche e la natura meramente fattuale delle censure rendessero l’impugnazione evidentemente destinata al rigetto, configurando così una colpa nella sua proposizione.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia costruito su censure tecniche, precise e pertinenti, che attacchino specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata. Affidarsi a generiche affermazioni o a una semplice riproposizione della propria tesi difensiva non solo è inefficace, ma espone al rischio concreto di subire una condanna economica che va ad aggiungersi a quella penale già subita.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era palesemente privo di specificità, limitandosi a formulare enunciati assertivi e a contestare la ricostruzione dei fatti senza muovere una critica giuridica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base la Corte ha imposto una sanzione economica oltre alle spese processuali?
La Corte ha imposto la sanzione pecuniaria ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione. Presentare un ricorso manifestamente infondato è considerato un comportamento colposo che giustifica una sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l’unico motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME – avverso la sentenza emessa in data 26 maggio 2023 dalla Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la responsabilità per due ipotesi tentato furto in abitazione – con il quale è stato dedotto il di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i predetti reat patentemente privo della necessaria specificità in quanto, lungi dal muovere un’effettiva critic nei confronti del provvedimento impugnato, si affida ad enunciati assertivi e versati in fatt segnatamente, in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta alla luce del compendio probatorio, di cui non ha neppure assunto il travisamento (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01));
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/02/2024.