Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione. È fondamentale presentare motivi di ricorso chiari, specifici e giuridicamente pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità e ripetitività porti a una condanna definitiva, oltre a sanzioni pecuniarie per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta, pronunciata dal Tribunale di Milano. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena in senso più favorevole all’imputato (in mitius), aveva confermato la sua responsabilità penale.
Non soddisfatto della decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. L’obiettivo era ottenere un ulteriore sconto di pena o, in subordine, una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali dell’impugnazione.
Secondo i giudici, il ricorso era “manifestamente infondato”, “generico” e “versato in fatto”. Invece di sollevare questioni di legittimità – le uniche che la Cassazione può esaminare – l’imputato si era limitato a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questa strategia processuale si è rivelata perdente, portando non solo alla conferma della condanna, ma anche a conseguenze economiche aggiuntive per il ricorrente.
Le Motivazioni: Genericità e Mancanza di Specificità
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha ribadito che un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziando eventuali errori di diritto. Nel caso di specie, mancava questa specificità, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza della motivazione della sentenza d’appello anche riguardo al trattamento sanzionatorio. I giudici di secondo grado avevano negato le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, un elemento che, secondo l’art. 133 del codice penale, è rilevante per valutare la personalità del reo. Questa valutazione, essendo frutto di un potere discrezionale del giudice di merito e sorretta da una motivazione logica, è stata ritenuta insindacabile dalla Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure precise e fondate su vizi di legge. Un ricorso che si limita a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o a riproporre le stesse difese già respinte è destinato all’inammissibilità, con un aggravio di costi per l’imputato. È un monito per gli operatori del diritto a formulare le impugnazioni con rigore tecnico e a valutare attentamente le reali possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era manifestamente infondato, generico e basato su questioni di fatto. Inoltre, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto per l’impugnazione in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, chi presenta un ricorso inammissibile con colpa viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato la decisione sulla pena e sulle attenuanti?
La Corte ha ritenuto la decisione insindacabile perché la Corte d’Appello aveva motivato in modo corretto e logico le sue scelte, basando il diniego delle circostanze attenuanti generiche sui precedenti penali dell’imputato, come previsto dall’art. 133 del codice penale. La valutazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivista in Cassazione se adeguatamente giustificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l’unico motivo di ricorso – presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza in data 8 maggio 2022, con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta – è manifestamente infondato, in quanto, oltre che patentemente generico e versato in fatto, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già disattese dal Giudice del gravame e, pertanto, non specifici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01); invero, la sentenza impugnata ha correttamente motivato le ragioni sulla base delle quali la Corte ha ritenuto sussistente i fatti in contestazione, argomentando anche sull’esclusione della derubricazione nel reato di cui all’art. 217, comma 2, legge fall.; inoltre, quanto al trattamento sanzionato pure oggetto di censura, parimenti generica, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi contemplati dall’art. 133 cod. pen. a sostegno della conferma della statuizione di primo grado in ordine alla pena base e all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche – in particolar facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato che determinano un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato -, così dando compiutamente conto degli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il potere discrezionale ad esso riservato, sottratto dunque al sindaca di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.