Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario formulare critiche precise e circostanziate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano troppo generici e non si confrontavano con le argomentazioni della corte di merito. Analizziamo insieme la decisione per capire l’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso: Condanna per Evasione e Appello in Cassazione
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due argomentazioni principali:
1. L’omessa valutazione dello stato di necessità: Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente la scusante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), che avrebbe potuto giustificare la condotta dell’imputato.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorrente lamentava anche che la pena fosse eccessiva a causa del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Questi argomenti, tuttavia, sono stati ritenuti insufficienti dalla Suprema Corte.
La Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, definendoli non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su un concetto chiave del diritto processuale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso.
La Corte ha osservato che le doglianze presentate erano formulate in termini “assolutamente generici”. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non instaura un vero dialogo critico con la sentenza impugnata, ma si limita a una sterile contrapposizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno spiegato che, riguardo allo stato di necessità, il ricorso non si confrontava con la valutazione “lineare e conforme alla giurisprudenza” effettuata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già esaminato e motivatamente escluso la sussistenza di tale scusante.
Allo stesso modo, la critica relativa alle attenuanti generiche e all’eccessività della pena è stata giudicata “priva di specificità”. Il ricorrente non aveva contestato la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito per la determinazione della sanzione, rendendo la sua lamentela un mero dissenso astratto.
Conclusioni: L’Inammissibilità come Sanzione Processuale
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore, precisione e un confronto critico serrato con le decisioni impugnate. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati, senza una critica specifica, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano formulate in termini troppo generici, si limitavano a riproporre censure già sollevate in appello e non si confrontavano specificamente con le puntuali motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: l’omessa valutazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e la mancata concessione delle attenuanti generiche, che a suo dire aveva portato a un trattamento sanzionatorio eccessivo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 463/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso – attinenti all’omess valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre c:he formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell’atto di appello, n si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3);
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è pr di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adotta giudici del merito (v. in particolare pag. 3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024