Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un’impugnazione che non affronta specificamente i punti della sentenza precedente rischia di essere definita come ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di un’argomentazione mirata e non semplicemente ripetitiva.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Dopo la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della decisione a suo carico. Il suo appello si basava su una serie di doglianze relative alla sua presunta responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La Corte ha spiegato chiaramente le ragioni della sua decisione. I giudici hanno ritenuto che le doglianze presentate dal ricorrente fossero ‘generiche’. Invece di costruire una critica puntuale e specifica contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato si era limitato a ‘richiamare i motivi di appello’. In altre parole, ha riproposto le stesse argomentazioni già presentate e valutate nel grado precedente, senza ‘misurarsi affatto con gli apprezzamenti di merito’ che la Corte d’Appello aveva sviluppato nel suo ‘puntuale e logico apparato argomentativo’.
Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si contesta l’errata applicazione della legge o la presenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso non individua e non attacca specificamente questi errori, ma si limita a una generica riproposizione delle proprie tesi, viene considerato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico. Non è sufficiente esprimere disaccordo con la decisione precedente; è necessario smontare pezzo per pezzo il ragionamento dei giudici d’appello, evidenziando le violazioni di legge o le contraddizioni manifeste nella motivazione. La genericità e la ripetitività sono la via più sicura verso una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche. Per avere una possibilità di successo, ogni impugnazione deve essere costruita su critiche nuove, pertinenti e focalizzate sui vizi della sentenza che si intende contestare.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere quelli del precedente appello e non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni logiche della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale reato era stato contestato all’imputato nella sentenza impugnata?
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale, noto come evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 399/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandos a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 1-2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024