Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza che si contesta. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene una revisione del giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La difesa ha portato il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, poiché i giudici di legittimità non sono nemmeno entrati nel merito della questione.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione alla sentenza d’appello, ma piuttosto che l’atto di impugnazione stesso era viziato e non poteva essere esaminato. La conseguenza diretta è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi legati alla tecnica di redazione dell’atto di ricorso.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo e più importante motivo di inammissibilità è stata la “genericità dei motivi”. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata. È necessario, invece, che vi sia una stretta correlazione tra le argomentazioni della decisione criticata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
In altre parole, l’appellante deve “smontare” punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziando specifici errori di diritto o vizi di motivazione. Un atto che ignora le affermazioni del provvedimento censurato, senza confrontarsi con esse, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendo il ricorso inammissibile.
La Ripetitività delle Censure
Un secondo profilo di criticità riguardava uno specifico motivo di appello, con cui la difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come reato di cui all’art. 367 c.p. (simulazione di reato) anziché come calunnia (art. 368 c.p.). La Corte ha rilevato che questa stessa argomentazione era già stata presentata e adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. La semplice riproposizione di una censura già respinta, senza aggiungere nuovi elementi critici specificamente rivolti alla motivazione del giudice d’appello, non costituisce un valido motivo di ricorso per cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per la pratica legale: la redazione di un atto di impugnazione è un’operazione tecnica che richiede rigore e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile articolare questo disaccordo in motivi specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con la logica del provvedimento impugnato. Evitare la genericità e la mera ripetizione di argomenti già trattati è essenziale per superare il vaglio di ammissibilità e per tutelare efficacemente gli interessi del proprio assistito, evitando al contempo l’imposizione di sanzioni economiche.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la “genericità dei motivi”, in quanto le argomentazioni presentate non criticavano in modo specifico e diretto le ragioni della decisione della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “riproduttivo” di una censura già confutata?
Significa che l’appellante ha riproposto la stessa identica argomentazione (in questo caso, sulla qualificazione del reato) che era già stata esaminata e respinta in modo motivato dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi di critica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici in quanto privi di effettiva censura confronti della decisione impugnata; che, infatti, l’impugnazione è inammissibile per genericit dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, c:he non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di asoecificità (tra tante, Sez 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che l’ultimo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine al delitto cui all’art. 368 cod. pen. che, si assume, avrebbe al più integrato il delitto di cui all’art. 3 pen. è, altresì riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dala Corte di appello (pag. 4 sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024