Guida alla redazione del ricorso: l’inammissibilità per genericità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e tecnica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza sfavorevole; è necessario articolare critiche specifiche e puntuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, porti non solo alla conferma della condanna ma anche a sanzioni economiche aggiuntive per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada, la fattispecie più grave. La decisione del Tribunale di primo grado era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica alla decisione che si contesta. I Giudici hanno rilevato come i motivi presentati dall’imputato fossero del tutto generici, privi di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza d’appello e senza una puntuale analisi critica delle ragioni che avevano portato alla sua condanna.
In sostanza, il ricorrente si era limitato a riproporre le proprie tesi difensive senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni: la necessità di una critica specifica
La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, richiamando anche una nota sentenza delle Sezioni Unite (sent. Galtelli del 2016). Per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a una doglianza astratta, ma deve indicare con precisione il punto della decisione impugnata che si ritiene viziato e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. L’impugnazione non è un’occasione per un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse coerente con le risultanze processuali e privo di vizi logici evidenti. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso generico e non specifico non ha alcuna possibilità di essere accolto e, anzi, non supera nemmeno il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva a tutti gli effetti. In secondo luogo, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Infine, e questo è un aspetto economicamente rilevante, viene condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La vicenda sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore esperto per la redazione di un ricorso, che sappia trasformare il dissenso del cliente in motivi di impugnazione tecnicamente validi e specifici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come nel caso esaminato, una delle cause più comuni è la genericità dei motivi, ovvero quando il ricorrente non formula una critica specifica e argomentata contro i punti della decisione che intende contestare.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le lamentele sono vaghe, astratte e non si confrontano direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un motivo generico non evidenzia un errore specifico (di diritto o di logica) commesso dal giudice precedente, ma si limita a riproporre le proprie tesi difensive senza attaccare il ragionamento della corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile è condannato a versare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art.186 comma lett.c) C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestament infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, n scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della dec sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cen degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le ri tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contradditto
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024
Il Consigliere estensore
III Presidente