Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3699 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/12/1995 a PONTECORVO avverso la sentenza in data 10/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 10/05/2024 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 27/10/2022 del Tribunale di Cassino, che lo aveva condannato per la ricettazione di un’autovettura.
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen.
Il ricorrente sostiene che non è stata raggiunta la prova dell’acquisto dell’autovettura da parte di COGNOME, atteso che questi si trovava in prossimità della casa della zia e non in prossimità dell’autovettura.
Aggiunge che manca la motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato, visto che l’imputato si trovava lontano dall’autovettura.
1.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Secondo il ricorrente il fatto va rivalutato alla luce dell’art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha escluso sulla base dei precedenti penali, là dove la Corte di cassazione ha spiegato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non è preclusa dall’esistenza di precedenti penali.
2. COGNOME Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile perché aspecifico.
. La Corte di appello ha ritenuto che l’autovettura fosse nella disponibilità dell’odierno ricorrente e del suo correo osservando che i due venivano sorpresi a circa 150 metri da essa g, chev -aveva il motore acceso; che i due imputati vedendo gli appartenenti alle forze dell’ordine acceleravano il passo per sottrarsi al controllo; che, all’esito della perquisizione personale,gli operanti di polizia giudiziaria trovavano un filo rosso e nero identico a quello rinvenuto all’interno dell’autovettura; che, all’interno dell’autovettura,era stata ritrovata sul parabrezza l’impronta di una scarpa combaciante con quella del coimputato; che nessuno dei due coimputati aveva fornito una versione dei fatti alternativa a quella così ricostruita.
A fronte di ciò, il ricorrente si limita a contestare genericamente che lui si trovava nei pressi dell’abitazione di sua zia e non presso l’autovettura, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte di appello, che vengono del tutto trascurati.
Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
2.2. Per quanto riguarda il motivo relativo all’art. 131-bis cod. pen. va rilevata la sua inammissibilità per aspecificità già nell’atto di appello, dove si risolveva in una mera sollecitazione alla Corte di appello, accompagnata dalla descrizione della funzione e della struttura della dedotta causa di esclusione della punibilità, ma senza l’esposizione di specifiche censure alla sentenza di primo grado.
Da ciò discende l’inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell’appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
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