Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in appello o in Cassazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato con precisione e rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Questo caso, relativo a una condanna per furto aggravato di acqua, offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza della specificità degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Palermo per il reato di furto di acqua da un fornitore pubblico. La condotta era stata aggravata da circostanze specifiche previste dall’articolo 625 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Contro questa seconda decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse esaminato adeguatamente le censure difensive presentate nel precedente grado di giudizio, affermando così in modo errato la sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati manifestamente infondati. La decisione si è basata su un’attenta analisi della struttura e del contenuto del ricorso stesso. Secondo i giudici, i motivi erano formulati in modo generico e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
In sostanza, il ricorso non conteneva una critica puntuale e ragionata delle motivazioni della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre doglianze generali. Questa carenza ha reso il ricorso inammissibile, poiché non rispettava i requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza. Ha richiamato una celebre sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825 del 2016, nota come sentenza Galtelli), la quale ha stabilito che i motivi di ricorso devono essere specifici e devono instaurare un dialogo critico con la decisione che si contesta. Non è sufficiente una mera enunciazione di presunti errori, ma è necessaria un’analisi che metta in luce le contraddizioni, le illogicità o le violazioni di legge presenti nella motivazione del giudice precedente.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse coerente con le risultanze processuali, non manifestamente illogico né contraddittorio. I motivi del ricorrente, al contrario, erano privi di questa necessaria “analisi censoria”.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare tale esito, lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso, per essere efficace, non può limitarsi a esprimere dissenso, ma deve articolare critiche precise, pertinenti e argomentate. La genericità e la mancanza di un confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata rendono l’atto processuale sterile e destinato all’inammissibilità.
Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede serietà, competenza e, soprattutto, la capacità di costruire un’argomentazione giuridica solida e specifica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati perché generici, privi di un reale confronto con la decisione impugnata e non supportati da una critica specifica alle argomentazioni della sentenza di appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quale reato era stato contestato al ricorrente nei gradi di merito?
Al ricorrente era stato contestato il reato di furto di acqua da un fornitore pubblico, con le circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, commi 2 e 7, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di acqua dal fornitore pubblico con le circostanze aggravanti di cui all’art.625 commi 2 e 7 cod.pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità per omesso esame delle censure difensive in appello.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Ti Presidente