Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla sostanza delle argomentazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta le conseguenze di un appello formulato in maniera generica, definendo il ricorso inammissibile e condannando la parte ricorrente a significative sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Condanna
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per un’ipotesi di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. La Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena a carico dell’imputata in quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa. Non accettando tale verdetto, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità penale.
Le Argomentazioni della Difesa
Nel suo ricorso, la difesa ha dedotto una presunta violazione di legge e un vizio motivazionale nella sentenza della Corte d’Appello. In sostanza, si contestava il percorso logico-giuridico che aveva portato i giudici di secondo grado a confermare l’affermazione di responsabilità, ritenendolo errato e carente.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati come ‘manifestamente infondati’. La decisione si basa su una critica precisa alla modalità con cui è stato formulato l’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi erano:
* Generici: Non entravano nel dettaglio delle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
* Privi di confronto critico: Non si confrontavano direttamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, limitandosi a una doglianza generica.
* Carenti di analisi censoria: Mancavano di un’analisi critica volta a smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di merito.
La Cassazione ha ribadito che il ragionamento del giudice distrettuale era coerente con le prove emerse nel processo e non presentava alcuna traccia di illogicità o contraddittorietà. Pertanto, un ricorso che non affronta specificamente questi aspetti non può essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite). Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una generica lamentela. Deve, invece, individuare con precisione il punto della decisione impugnata che si ritiene errato e spiegare, con argomentazioni giuridiche puntuali, perché lo sia. In assenza di questo confronto specifico e critico, l’atto è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi stabilito che il ragionamento della Corte d’Appello era solido, logico e ben ancorato alle risultanze processuali, rendendo i motivi di ricorso del tutto inefficaci.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
Le conclusioni della Corte sono nette e severe. Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisando alcuna assenza di colpa da parte della ricorrente nel causare tale inammissibilità, scattano le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputata è stata quindi condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza serve da monito: la fase di impugnazione richiede rigore tecnico e sostanziale, e la superficialità nella redazione degli atti processuali comporta conseguenze economiche dirette e l’impossibilità di ottenere una revisione della decisione nel merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e non contenevano un’analisi specifica delle argomentazioni che avevano portato alla condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente contestare la propria responsabilità per presentare un ricorso valido?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica, argomentata e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare, non potendosi limitare a una generica contestazione della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Perugia, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa in relazione a ipotesi tentata di furto in abitazione in concorso con violenza sulle cose.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente