Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi vaghi e astratti. Questa decisione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità, specialmente in materie complesse come i reati fallimentari.
I Fatti del Caso
Due soggetti erano stati condannati in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la loro responsabilità penale, limitandosi a ridurre la durata delle pene accessorie in applicazione di una pronuncia della Corte Costituzionale. Ritenendo ingiusta la condanna, gli imputati, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in merito all’affermazione della loro colpevolezza.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
Il cuore della questione giuridica non risiede nel merito della vicenda di bancarotta, ma in un aspetto prettamente processuale: la genericità dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione ha osservato che l’unico motivo presentato dagli imputati era formulato in termini di mere “proposizioni astratte”. In altre parole, il ricorso non conteneva un confronto specifico e critico con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata. Mancava un’analisi puntuale delle ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna, limitandosi a una doglianza generica sulla valutazione della responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
In aderenza a un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che, per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza contestata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o lamentare un’errata valutazione dei fatti in modo vago, senza indicare le precise lacune o illogicità del ragionamento del giudice precedente. La mancanza di specificità rende l’atto inidoneo a introdurre un valido tema di giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni e le Conclusioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la funzione propria del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Un ricorso generico, che non individua un errore di diritto o un vizio logico manifesto, non consente alla Corte di svolgere la sua funzione.
Le conclusioni pratiche di questa pronuncia sono chiare: l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con rigore tecnico, precisione e specificità, pena la preclusione di ogni possibilità di riesame della decisione.
Per quale motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché l’unico motivo presentato era generico, limitandosi a proposizioni astratte prive di riferimenti specifici al corredo argomentativo su cui si fondava la sentenza di condanna.
Qual era l’oggetto della condanna confermata dalla Corte di Appello?
La Corte di Appello aveva confermato la condanna degli imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riducendo solo la durata delle pene accessorie.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NOMENO COMENSE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, u.c. legge fall.;
Considerato che l’unico motivo dei ricorsi, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità degli imputati, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/2024