Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Necessità di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti alla sentenza che si intende contestare. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nel grado di appello. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze della sua genericità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata dalla Corte d’Appello. La persona condannata decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi. Principalmente, contestava la valutazione dei giudici di merito sia sull’elemento oggettivo (la condotta materiale) che su quello soggettivo (l’intenzione di commettere il reato) della truffa. Inoltre, chiedeva una riqualificazione del fatto in un reato meno grave e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che le erano state negate.
Le Ragioni del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputata ha basato il suo ricorso su quattro motivi distinti:
1. Primo e Terzo Motivo: contestazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. La Corte ha rilevato che questi motivi erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello, senza aggiungere alcun elemento di critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, sono stati giudicati non specifici e solo apparentemente critici.
2. Secondo Motivo: richiesta di riqualificare il reato in insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). Anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non conteneva un’analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello.
3. Quarto Motivo: lamentela per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha considerato il motivo inammissibile perché basato su argomentazioni di merito, non consentite in sede di legittimità, e manifestamente infondato, dato che la decisione del giudice d’appello era logica e ben motivata.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, un ricorso inammissibile è quello che non svolge una funzione di critica argomentata, ma si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. In pratica, il ricorrente deve spiegare perché la motivazione del giudice d’appello è sbagliata, non solo ripetere di avere ragione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando come i primi tre motivi fossero privi della necessaria specificità. Essi omettevano di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata, risolvendosi in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi. Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno ribadito un consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso efficace richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di formulare censure nuove, specifiche e giuridicamente pertinenti. La semplice ripetizione di argomenti già spesi nei gradi precedenti conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono mere formalità, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi di giudizio precedenti, oppure sollevano questioni di merito che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione. Manca, in sostanza, una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in Appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice precedente rende il ricorso inammissibile, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata richiesta in sede di legittimità.
Come deve essere motivato il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice?
Secondo la Corte, per negare le attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per la sua valutazione, fornendo una motivazione che sia esente da evidenti illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, lette le conclusioni scritte;
Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa rispettivamente in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della sentenza impugnata laddove si motiva specificamente in ordine ai singoli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 640 cod.pen.; pertanto t doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che pure contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di truffa che si ritiene andrebbe, invece, riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 641 cod.pen., è privo di specificità quanto espone una censura non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024