Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera questo vaglio, venendo respinto prima ancora di un esame nel merito. Con l’ordinanza n. 19835/2024, la Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di appello, un principio cardine della procedura penale.
Il Caso in Analisi: Un Appello Vago contro una Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per i reati di tentata estorsione e minaccia. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a base della sua condanna. Tuttavia, invece di articolare una critica puntuale e argomentata, il ricorso si è limitato a formulare censure generiche.
I Requisiti di Specificità del Ricorso: L’Art. 581 c.p.p.
Il Codice di procedura penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo significa che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore generico. È necessario, invece, individuare con precisione i passaggi della sentenza che si ritengono errati e spiegare perché, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. I giudici hanno osservato che il ricorso non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Il ricorso evocava vaghe “carenze motivazionali” senza mai precisare quali doglianze, presentate in appello, fossero state trascurate dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: è inammissibile il ricorso per cassazione quando manca una correlazione diretta tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso stesso. Proporre una semplice “lettura alternativa” del materiale probatorio, senza contestare in che modo la motivazione del giudice sia illogica o viziata, non è sufficiente. L’atto di impugnazione non può ignorare il contenuto del provvedimento che critica; deve, al contrario, confutarlo punto per punto, anche solo implicitamente. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza sottolinea una lezione fondamentale per ogni difensore: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito dell’ultima possibilità di difesa, ma comporta anche conseguenze economiche. In questo caso, infatti, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma che il processo di cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge, e vi si accede solo con argomentazioni specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava in modo specifico gli elementi contestati della sentenza impugnata, limitandosi a evocare presunte carenze motivazionali in termini vaghi, senza confrontarsi con il ragionamento effettivo della Corte d’Appello.
Qual è il requisito fondamentale per un ricorso in cassazione, secondo questa ordinanza?
Il requisito fondamentale, previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, è la specificità dei motivi. Il ricorrente deve indicare la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, contestando in modo puntuale il provvedimento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di tentativo di estorsione e minaccia, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il suddetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta ,confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024