Ricorso Inammissibile: La Condanna per la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, la precisione è tutto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di appello generici e non specifici. Questa decisione offre spunti cruciali su come strutturare un’efficace difesa legale nei gradi superiori di giudizio, specialmente in casi delicati come quelli relativi ad atti persecutori e lesioni personali.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di atti persecutori (stalking) e lesioni personali. Dopo la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente lamentava principalmente due vizi della sentenza impugnata:
1. Vizio di motivazione: Si contestava alla Corte d’Appello di non aver fornito una motivazione autonoma, ma di essersi limitata a rinviare per relationem a quella del giudice di primo grado, senza un reale confronto con le censure mosse.
2. Vizio sulla congruità della pena: Si criticava la motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguato.
La Valutazione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la necessità della specificità dei motivi di impugnazione. I giudici supremi hanno osservato che le critiche del ricorrente erano “manifestamente infondate e generiche”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d’Appello non si era affatto limitata a un rinvio passivo, ma aveva sviluppato un proprio “discorso giustificativo”. Erano state le censure del ricorrente, invece, a omettere il doveroso confronto con tale articolato ragionamento. Lo stesso difetto di genericità è stato riscontrato nel secondo motivo, relativo alla pena, poiché non affrontava la specifica motivazione con cui i giudici d’appello avevano già ritenuto generici i rilievi presentati in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è un chiaro monito per gli operatori del diritto. Un’impugnazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni del grado precedente o a formulare critiche astratte. È indispensabile che l’atto si confronti punto per punto con la decisione che intende contestare, evidenziando in modo specifico gli errori logici o giuridici in cui il giudice sarebbe incorso. Un ricorso che manca di questo confronto critico e specifico è destinato ad essere dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale: la genericità non paga. Per ottenere una revisione efficace di una sentenza di condanna, è essenziale presentare motivi di ricorso chiari, pertinenti e, soprattutto, specifici. L’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non una semplice ripetizione di argomenti precedenti. Solo attraverso un’analisi puntuale e rigorosa delle motivazioni del giudice si può sperare di ottenere un esito favorevole nei gradi superiori di giudizio, evitando una pronuncia di ricorso inammissibile che chiude definitivamente le porte a ogni ulteriore discussione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici, in quanto non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando non critica puntualmente il ragionamento del giudice della sentenza impugnata, ma si limita a censure astratte o a ripetere argomentazioni già presentate, omettendo il necessario confronto con il ‘discorso giustificativo’ del provvedimento contestato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO IONICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce ne ha confermato la condanna per i delitti di atti persecutori e di lesioni personali.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ric:orrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente infondato e generico, posto che, contrariamente a quanto eccepito, la Corte non si è limitata a rinviare per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, mentre le censure del ricorrente omettono il doveroso confronto con il discorso giustificativo articolato dal giudice dell’appello.
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con II quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzioNOMErio sia manifestamente infondato e generico, dal momento che il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto a sua volta generici i rilievi svolti con il gravame di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024