Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta della mancata specificità dei motivi di appello. In questo caso, la Suprema Corte ha respinto le doglianze di un’imputata, condannandola al pagamento delle spese e di una sanzione, proprio a causa della genericità delle sue argomentazioni. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso per cassazione basando la sua difesa su due punti principali. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena. In secondo luogo, lamentava la mancata esclusione della recidiva che le era stata contestata, un fattore che, al contrario, incide negativamente sulla determinazione della sanzione.
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un livello preliminare di analisi e dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. Vediamo nel dettaglio come ha smontato ciascun motivo di ricorso.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. Richiamando la propria giurisprudenza costante, ha chiarito che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si basi su un ‘congruo riferimento’ agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Secondo la Corte, questo è esattamente ciò che aveva fatto la Corte d’Appello, rendendo la doglianza della ricorrente del tutto sterile.
La Genericità del Motivo sulla Recidiva
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato ancora più debole. La Corte lo ha dichiarato privo dei ‘requisiti di specificità’ imposti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale. L’imputata si era limitata a formulare ‘deduzioni generiche’, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto giustificare l’esclusione della recidiva.
Inoltre, i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente omesso di pronunciarsi su questo punto, poiché la questione era stata presentata in modo altrettanto generico anche nel precedente grado di giudizio, non formando quindi un valido oggetto del gravame.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti come la Cassazione, è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Presentare un ricorso inammissibile non solo impedisce un esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione insegna che i motivi di appello devono essere specifici, dettagliati e supportati da argomentazioni giuridiche e fattuali pertinenti. Le lamentele vaghe o generiche sono destinate a essere respinte, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, in particolare quello relativo alla recidiva, erano generici e privi dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, ribadendo che, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice di merito può negare le attenuanti generiche motivando la decisione sulla base degli elementi negativi decisivi o sull’assenza di elementi positivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che il secondo motivo, inerente all’omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta;
che, inoltre, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché, trattandosi di un motivo di gravame genericamente prospettato, la relativa questione non ha formato oggetto dei motivi di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.